Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025
FAQ sul sito del Ministero del Lavoro
Sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono state pubblicate le prime FAQ interpretative dell'ASR 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le FAQ sono state redatte dal gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale del Ministero, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa.
Riportiamo i principali quesiti di interesse per le imprese.
Quesito n. 14 - Formazione pregressa macchine raccogli frutta, caricatori per movimentazione di materiali e carriponte
A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 dell’ASR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo ASR?
Risposta
I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro indicate ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’ASR 2025, se già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo ASR 59/2025. Il riconoscimento non è parziale. Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido. Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.
Quesito n. 24 - Gru a bandiera
Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte previsto dal nuovo ASR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole chiedere se le c.d. gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio svolgere la formazione abilitante prevista dall’ASR 59/2025.
Risposta
Con l’ASR 59/2025 è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II. In tale allegato vengono fornite definizioni puntuali: Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotate di almeno una trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e Gru a cavalletto (ossia gru capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.) Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o interpretazione. Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’ASR 59/2025.
Quesito n. 37 - Aggiornamento formazione Preposto
Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’ASR 59/2025 (vale a dire prima del 19.05.2023)? Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'ASR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell'ASR, come deve essere calcolata la periodicità dell'aggiornamento? La biennalità è immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Risposta
L’ASR 59/2025 stabilisce che: “Sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale”. Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025), l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data (entro 19 maggio 2026). Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. 81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo (quindi entro 19 maggio 2027).
In allegato il documento completo disponibile anche al link:
Allegato