Albo Nazionale Gestori Ambientali

Nuove regole per la preparazione al riutilizzo in forma semplificata

L’Albo Gestori ambientali informa che dal 16 settembre 2023, entrerà in vigore il Dm n. 119 del 10/07/2023 per l’autorizzazione alla “preparazione al riutilizzo” per i rifiuti, in modalità semplificata ai sensi dell’art.214 ter del D. Lgs.152/2006.

Ai fini dell’avvio dell’attività di preparazione al riutilizzo, in alcuni casi, sarà sufficiente inviare una comunicazione di inizio attività all’ente territorialmente competente: la stessa può avere inizio una volta trascorsi 90 giorni dalla comunicazione e a valle della verifica del rispetto delle condizioni di legge come riportate nel Dm da parte degli Enti Competenti.

Oggetto del regolamento sono:

  • Le modalità operative e i requisiti dei soggetti che intendono esercitare l’attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata,
  • le dotazioni tecniche e strutturali richieste per i Centri di preparazione per il riutilizzo,
  • le quantità massime impiegabili, l’origine, i tipi, le caratteristiche e le condizioni specifiche dei rifiuti impiegabili,
  • le condizioni specifiche per l’esercizio della preparazione al riutilizzo (ovvero operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione – le cui definizioni sono contenute in Allegato 1).

Il decreto si esprime anche in merito alle esclusioni sull’applicabilità, tra cui, a titolo indicativo, si riportano:

  • pile e accumulatori,
  • gli pneumatici,
  • i RAEE con caratteristiche di pericolo e i rifiuti contenenti ozono-lesivi,
  • veicoli fuori uso e tutto quanto non contemplato dall’Allegato 1 dello stesso decreto.

Il centro di preparazione per il riutilizzo si tiene uno “schedario”, suddiviso in 3 sezioni, su cui vanno annotati i dati afferenti ai rifiuti conferiti e alle operazioni su di essi effettuate:

  1. Conferimento, Sezione A) conferitore, data del conferimento, codice EER, quantità rifiuti conferita;
  2. Gestione, Sezione B) quantità di rifiuti da sottoporre a preparazione per il riutilizzo, tipologia di operazioni, quantità dei prodotti ottenuti;
  3. Cessione, Sezione C) quantità/numero di prodotti/componenti ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER destinati ad altri impianti di trattamento.

Le copie dei FIR, ovvero dei DDT, sono conservate allegate allo schedario, con obbligo di tenuta per 5 anni.

11 settembre 2023

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