Ambiente

Legge 51/2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio scorso è stata pubblicata la Legge n. 51 del 20 maggio 2022 di conversione del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 20 maggio 2022.

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’ambiente, si segnalano, tra gli altri, i seguenti articoli:

ARTT. 17-BIS E 17-TER – SISTEMA DI INTERSCAMBIO DI PALLET

Introdotti gli articoli 17-bis e 17-ter che prevedono un sistema di interscambio di pallet utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci e aventi specifiche caratteristiche.

In particolare, si stabiliscono delle definizioni dei pallet e si prevede una disciplina per l’interscambio, disponendo che i soggetti riceventi i pallet debbano obbligatoriamente restituirli al proprietario o al committente in numero uguale e della stessa tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia dei pallet deve essere indicata nei relativi documenti di trasporto del mittente e non può essere modificata dai riceventi. Qualora i pallet non vengano restituiti, il soggetto obbligato alla restituzione deve emettere apposito voucher (digitale o cartaceo, della durata di 6 mesi), che diventa un titolo di credito a tutti gli effetti, purché contenga determinati elementi (data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire); in mancanza di questi, il possessore del voucher può richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet. Con DM del MISE, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, saranno stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e viene individuata la struttura, tra quelle già presenti nello stesso Ministero, che deve a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet.

ART. 30 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME CRITICHE

Viene confermata la disposizione che stabilisce che i rottami ferrosi sono “materie prime critiche” soggette ad esportazione previa notifica al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

In particolare, è stato modificato l’ambito soggettivo di applicazione della norma che, in luogo delle sole imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare rottami ferrosi, siano sottoposti agli obblighi di notifica tutti i soggetti che intendono esportare tali materiali fuori dal territorio nazionale. Innalzato a 20 giorni, anziché i 10 giorni inizialmente previsti, il termine per effettuare la notifica prima dell’avvio dell’operazione.

31 maggio 2022

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