Appalti pubblici - circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 8 del 24 ottobre 2019

Il Ministero si esprime sul calcolo della soglia di anomalia

Con la circolare indicata in epigrafe, che quivi si allega, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alla Stazioni Appaltanti alcune indicazioni sulle modalità operative di calcolo per l’individuazione della soglia d’anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, contemplando, distintamente, le ipotesi che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15.

Il Ministero esprime nel testo due concetti innovativi.

Anzitutto la necessità che nel bando di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici ed il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia.

Inoltre, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, viene esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, al netto del taglio delle ali, ossia il valore, denominato nel testo, “R”.

circolare mit sulla soglia d'anomalia.pdf

29 ottobre 2019

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