Attrezzature di lavoro

Verifiche obbligatorie

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che contiene il 37° elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche che sostituisce gli elenchi precedenti. 

Le attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008 sono sottoposte dal datore di lavoro a verifiche periodiche per accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di conservazione e di manutenzione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. 
Le verifiche periodiche consistono in una prima verifica che prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro e verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi con frequenza specifica e differente in relazione all’attrezzatura di lavoro interessata. Il DM 11 aprile 2011 stabilisce le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle diverse attrezzature di lavoro (apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga, Apparecchi di sollevamento persone, attrezzature a pressione ed insiemi), chiarendo competenze e responsabilità. Il decreto prevede che le verifiche siano gestite da Inail per quanto riguarda la prima e da Asl, Arpa o soggetti pubblici o privati abilitati per le successive. 
Gli enti pubblici o privati abilitati possono effettuare anche la prima verifica (trascorso il termine dei 45 giorni previsti dalla normativa per le verifiche INAIL) e le successive verifiche periodiche su richiesta del datore di lavoro e devono possedere specifici requisiti previsti dal DM 11 aprile 2011 (Allegato I) per poter ottenere l’abilitazione all’effettuazione delle verifiche delle attrezzature.
06 marzo 2023

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