Autotrasporto: accesso alla professione e al mercato - attestato di idoneità professionale - esenzione

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che il MIMS, con circolare del 26 settembre scorso, ha fornito ulteriori chiarimenti su quanto disposto dalla circolare del 13 maggio 2022 riguardante le modalità applicative dell’articolo 6, comma 3, del decreto 8 aprile  2022 (GU n. 90 del 16 aprile 2022) e, nello specifico sulla dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale, per un soggetto che abbia ricoperto l’incarico di gestore dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate  e fino a 3,5 tonnellate, sempreché abbia svolto detta attività per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.

La questione su cui è intervenuta la nuova circolare riguarda le modalità di accertamento del possesso dei requisiti suddetti e della loro veridicità, soprattutto per quel che concerne lo svolgimento dell’attività decennale.

Pertanto, per evitare ulteriori appesantimenti procedurali e sulla base di quanto previsto dal DPR 28/12/2000, n. 445, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno inserire che tale circostanza possa essere dichiarata dal soggetto interessato, ai sensi del decreto citato, nella richiesta di ottenimento dell’attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.

Gli enti competenti al rilascio degli attestati in dispensa dall’esame sono chiamati ad effettuare controlli, anche a campione “in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite”.

Per maggior chiarezza, pertanto, l’allegato 3 alla circolare 13 maggio 2022 è sostituito dal nuovo allegato alla presente circolare.

Inoltre, è stato sottolineato che Il rilascio dell’attestato valido anche per il trasporto internazionale ad un soggetto già titolare di attestato per il solo trasporto nazionale, presuppone il ritiro di quest'ultimo.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare MIMS 26.09.2022 - Attestati di idoneità professionale in esenzione.pdf

Nuovo allegato 3.pdf

28 settembre 2022

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