Autotrasporto - Circolare Ministero Interno: chiarimenti su possesso documenti di circolazione, divieti di circolazione 2018, circolazione veicoli utilizzati in trasporti intermodali

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che il Ministero dell'Interno, con l’allegata circolare del 6 giugno scorso, ha fornito chiarimenti sui seguenti temi:

·                     Possesso dei documenti di circolazione

Come previsto dalla Legge 96/2017, che ha modificato l'art. 180, c. 4, del Codice della strada, per i rimorchi e semirimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, nella fase di accertamento dei documenti di circolazione, può essere esibita agli organi preposti ai controlli anche la “fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”.

·                     Divieti di circolazione anno 2018

Il Ministero dell’Interno ribadisce quanto chiarito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 23 aprile scorso, in merito alla deroga prevista per i veicoli che rientrano in sede purchè situati in un raggio non superiore a 50 km dalla sede dell’impresa a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali. I suddetti veicoli possono beneficiare della deroga prevista dall'art. 3, c. 2, lett. b) del DM 19.12.2017 sia se viaggiano carichi che scarichi. In caso di controllo, il conducente deve dimostrare, con le modalità e la documentazione appropriata, di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell'impresa.

·                     Circolazione di veicoli utilizzati in trasporti intermodali: art. 10, comma 3, lettera e), Codice della strada

L'art. 47-bis c.3 lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, modificando l'art.10, comma 3, lett. e) del C.d.S., ha esteso la regolamentazione dei trasporti eccezionali relativa a container marittimi e casse mobili, anche ai semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale. Per effetto di quella modifica risulta che autotreni ed autoarticolati o casse mobili dotati di specifiche caratteristiche utilizzati in operazioni di trasporto intermodale non sono soggetti a specifica autorizzazione per trasporto eccezionale a condizione che non eccedano 4,30 metri in altezza e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell' art.167, comma 4, del CDS (altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm).

La definizione di trasporto intermodale in ambito internazionale è più estesa di quella contenuta nella direttiva 92/106 sui trasporti combinati e di conseguenza tutti i veicoli impegnati in operazioni di trasporto intermodale o combinato, possono beneficiare dell’altezza di 4,30 metri.

L’Ufficio Economico della scrivente – area trasporti e logistica – resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare Ministero Interno 6 giugno 2018.pdf

16 luglio 2018

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