Autotrasporto - Codice della Strada: proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

Logistica, infrastrutture e trasporti

Il MIT, con l’allegata circolare del 27 agosto 2020 che sostituisce integralmente quella del 13 giugno scorso - prot. 16356, è intervenuto a seguito dell’adozione della Decisione UE del 20 agosto 2020 C (2020) 5591 final, “che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Pertanto, i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida si riassumono come segue.

1.    PATENTI DI GUIDA

La validità delle patenti di guida, su tutto il territorio della UE (Italia compresa), rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 al 31.08.2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

Per le patenti rilasciate in Italia è necessario distinguere tra:

- patenti con data di scadenza della validità compresa tra il 1° febbraio 2020 al 31 maggio 2020 che hanno validità, per il solo territorio italiano, sino al 31.12.2020, secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020 e sm., mentre negli altri Stati membri (SM) dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (UE) 2020/698

- patenti con scadenza compresa tra il 01.06.2020 e il 31.08.2020, il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE 2020/698;

- patenti con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa tra il 01.09.2020 e il 30.12.2020 mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020 (art. 104 DL 18/2020);

Il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del CDS (6 mesi) relativo a coloro che hanno presentato domanda per sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per l'estensione di validità della patente ad altre categorie di veicoli, se in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, comma. 1, DD 12 agosto 2020, n. 268).

Per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (art. 1, comma. 2, DD 12 agosto 2020, n. 268).

2.    CQC E CAP

CQC

La validità delle CQC, su tutto il territorio dell’UE (Italia compresa), rilasciate da un Paese non comunitario, con scadenza compresa tra 01.02.2020 e il 31.08.2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione.

Per le CQC rilasciate in Italia si distingue tra:

CQC con scadenza compresa nel periodo dal 01.02.2020 e il 29.03.2020 che mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UEfruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;

CQC con scadenza tra il 30.03.2020 e il 31.12.2020, il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale;

CQC con scadenza il 31 gennaio 2020 hanno validità, per il solo territorio italiano (art. 103, DL 18/2020) per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020). Il termine del 31 gennaio 2020, infatti, non è ricompreso nelle previsioni delle disposizioni comunitarie.

CAP

Per quanto riguardo i CAP, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del DL 18/2020)pertanto, al momento, fino al 29 ottobre 2020.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale (Direttiva 2003/59/CE) in scadenza tra il 31.01.2020 e il 28.10.2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 08.06.2020, n. 158).

Ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 08.06.2020, n. 158). Dal 29.10.2020, il titolare della CQC la cui scadenza ricade tra 31.01.2020 e il 28.10.2020, potrà effettuare il rinnovo della CQC entro i 272 giorni successivi, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Gli attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei CAP per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e, pertanto, fino al 29 ottobre 2020.

Per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

se in scadenza tra il 31.01.2020 e il 29.02.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020;

se in scadenza tra il 01.03.2020 e 01.11.2020 hanno validità fino al 30 novembre 2020, come disposto dall’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020;

se in scadenza tra il 01.03.2020 e il 31.07.2020, al di fuori dell’ambito applicativo dell’Accordo M324 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, del DL 18/2020) e pertanto fino al 29.10.2020.

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

se in scadenza tra il 3.01.2020 e il 29.02.2020 hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020);

se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020, conservano la loro validità fino a 30.11.2020, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M324 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020;

se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 31 luglio 2020, al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Accordo M324 hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, DL 18/2020) e quindi, al momento, fino al 29.10.2020.

3.    ATTESTAZIONI SANITARIE

Gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115 CDS ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonn, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, hanno validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, quindi fino al 29.10.2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto 65 anni di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonn, t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 CDS per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).

permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 31.07.2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e quindi, al momento, fino al 29 ottobre 2020).

Circolare MIT 27.08.2020.pdf

DECISIONE COMMISSIONE UE 20.08.2020.pdf

31 agosto 2020

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