Autotrasporto merci pericolose: ADR 2023

Direttiva UE di recepimento

Sulla G.U.C.E. n. L 317 del 9 dicembre 2022 è pubblicata la direttiva n. 2022/2407, con la quale è stata recepita l’edizione 2023 dell’ADR, l’accordo per il trasporto su strada delle merci pericolose. La stessa direttiva recepisce anche l'edizione 2023 del RID, l'accordo per il trasporto su ferrovia delle merci pericolose, nonché l'ADN relativo ai medesimi trasporti per via navigabile interna. L’edizione 2023 dell’accordo ADR è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 su base volontaria, ma sarà obbligatoria a tutti gli effetti dal 1° luglio 2023 per i trasporti internazionali, in quanto sono previsti 6 mesi di tempo durante il quale si potrà continuare ad applicare le vecchie disposizioni, al fine di dare il tempo necessario agli operatori per adeguarsi alle variazioni operative nel frattempo intervenute. A livello nazionale, occorre ora apposito provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria n. 2022/2407. Le novità introdotte nel 2023 sono ridotte rispetto a quanto apportato negli aggiornamenti delle edizioni precedenti.

▪ Nel caso di trasporto di rifiuti soggetti alla normativa ADR, ove sia specificata la dicitura del peso verificato a destino, il documento di trasporti ADR dovrà riportare l’annotazione “Quantità stimata ai sensi del 5.4.1.1.3.2”.

▪ Per quanto riguarda le nuove dimensioni del marchio per colli contenenti batterie al litio, introdotte dall’ADR 2021, con l’edizione 2023 si ha che le vecchie dimensioni del marchio, anziché fino al 31 dicembre 2022, possono ora essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026 (le nuove dimensioni sono 120 mm. x 100 mm. invece di 100 mm. x 100 mm.).

▪ Gli imballaggi per adesivi, vernici, inchiostri da stampa e resine in soluzione, fino al 30 giugno 2025 potranno essere trasportate in imballaggi di acciaio, alluminio, metallo o plastica che non rispettano le prescrizioni previste dal capitolo 4.1.1.3 purché la quantità non sia superiore a 30 litri per imballaggio in carichi pallettizzati, in contenitori pallettizabili o altri carichi unitari, o come imballaggi interni di imballaggi combinati la cui massa non deve superare i 40 kg.

▪ L’ADR 2023 introduce l’obbligo delle valvole di sicurezza sulle cisterne per trasporto di gas liquefatti infiammabili, diversamente da quanto previsto per le cisterne per trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti. Tuttavia, per le cisterne fisse e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 possono ancora essere utilizzate senza alcun limite temporale, rispetto alle prescrizioni dell’ADR 2023, in quanto non vi è obbligo di adeguamento.

▪ Tra le disposizioni speciali, va segnalata la n. 119 che estende anche alle pompe di calore l’esenzione dalle disposizioni ADR già previste per le macchine frigorifere che contengono meno di 12 kg. di gas della classe 2, gruppo A oppure O, oppure meno di 12 litri di ammoniaca in soluzione UN 2672.

▪ Per le cisterne fisse, cisterne smontabili o contenitori cisterna con valvole di sicurezza con determinate caratteristiche, l’ADR 2023 introduce l’obbligo di segnalazione con un apposito marchio resistente all’incendio, costituito da un quadrato bianco di 250 mm. x 250 mm. di dimensioni minime, con le lettere SV indelebili in carattere nero, altezza minima di 120 mm. e larghezza del tratto di 12 mm. L’obbligo di apposizione di tale marchio decorre dal controllo intermedio o periodico da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2023.

▪ Sempre con il 1° gennaio 2023 è venuta meno, nel caso del trasporto di merci pericolose all’interno delle macchine (non specificate nell’ADR), l’esenzione dall’applicazione delle norme ADR (si tratta delle macchine che nella loro struttura o circuito operativo contengono incidentalmente merci pericolose); in questo caso, si tratta di una disposizione prevista dall’ADR 2019, con una norma transitoria che terminava il 31 dicembre 2022.

16 gennaio 2023

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