Carta di qualificazione del conducente - Disciplina sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti - Modifiche al D.Lvo n.286/2005

Logistica, infrastrutture e trasporti

Il Ministero dell’interno - Direzione centrale della polizia stradale - ha emanato la circolare 4 settembre 2020 (allegata alla presente), con la quale ha dato disposizioni in merito all’attività di controllo da parte degli organi di polizia stradale, in tema di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti.

Le disposizioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 14, 15 e 16 dalla Direttiva 2018/645, che ha modificato la Direttiva 2003//59/CE, recepita in Italia con D.Lvo n. 50/2020.

Le novità hanno riguardato l’obbligo di qualificazione iniziale e formazione periodica per la circolazione in ambito UE e nella Spazio Economico Europeo (SEE) nell’esercizio di ogni attività di guida anche non professionale, su veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE (anche quindi i veicoli immatricolati per uso speciale; veicoli per trasporti specifici, macchine operatrici eccezionali), D, D1E, DE, D1, salvo casi di esenzione o deroghe specifiche.

Tale obbligo insiste sui cittadini italiani, sui cittadini di altri Stati UE e SEE, nonché sui cittadini di Paesi non-UE dipendenti di impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso di essa.

Il nuovo testo dell’art. 15 del D.Lvo n.286/2005 non facendo più riferimento all’attività di conducente per il trasporto di cose o persone, si riferisce a qualsiasi persona alla guida di un veicolo per il quale è necessaria una patente delle categorie sopra indicate, nel territorio UE o SEE.

L'obbligo della CQC è richiesto per qualsiasi trasporto, anche non professionale di cose o di persone, svolto da un conducente in possesso delle suddette categorie, anche non assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale (la guida non è ritenuta l’attività principale se occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo).

Per quanto concerne la dimostrazione della qualificazione e della formazione CQC, gli Stati membri UE devono apporre sulla patente di guida il codice unionale “95” e, laddove ciò non sia possibile, devono rilasciare una carta di qualificazione del conducente.

Per i conducenti non comunitari che dipendono da impresa stabilita in uno Stato UE o impiegati presso di essa, la qualificazione iniziale e la formazione periodica possono essere dimostrati anche attraverso l’attestato del conducente (Reg. 1072/2009), sul quale deve essere riportato il codice “95”.

Gli attestati del conducente che non recano il codice “95” in quanto rilasciati prima del 23 maggio 2020, sono accettati come prova di qualificazione fino al loro termine di scadenza.

Riguardo alle deroghe dall’obbligo della CQCè stato aggiornato l’elenco dei soggetti esenti dalla CQC nel nostro Paese, a seguito della modifica dell’art. 16 del D.Lvo n.286/2005.

In particolare, segnaliamo che tra i casi nei quali i conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida di taluni veicoli sono annoverati i seguenti:

- i conducenti che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale. Sono esclusi pertanto tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, i quali come noto non sono atti al trasporto, a condizione che il conducente non sia stato assunto con la qualifica di autista ed in ogni caso la guida non deve costituire la sua attività principale (rientra in tale casistica, ad esempio, il trasporto in conto proprio di materiale eseguito da un conducente per lo svolgimento della sua attività edilizia);

- i conducenti che non offrono servizi di trasporto (autisti delle concessionarie di vendita che movimentano veicoli commerciali destinati ai clienti; autisti che movimentano mezzi in operazioni di carico/scarico dalle navi o traghetti, ecc);

- i conducenti di un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (il trasporto eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità non è considerato un trasporto occasionale);

- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

In riferimento al regime sanzionatorio relativo alla CQC, il Codice della strada unisce con sanzioni amministrative la mancanza della qualificazione iniziale ovvero la mancata effettuazione della formazione periodica.

In particolare:

- mancanza CQC per non averla conseguita: art. 116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);

- guida di veicolo diverso dalla CQC posseduta: art. 116, comma 16 Cds (pagamento di una somma da 409 euro a 1.637 euro);

- incauto affidamento veicolo a conducente privo della qualificazione: art. 116, comma 14 Cds (pagamento di una somma da 398 euro a 1.595 euro);

- guida con CQC scaduta: art. 126, comma 11 Cds (pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639); la scadenza di validità della CQC non condiziona la validità della patente di guida, né la scadenza della patente determina, in modo automatico, la scadenza della CQC.

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede anche la CQC, la decurtazione di punti si applica sulla CQC anziché sulla patente (art. 23 D.Lvo n.286/2005).

Circolare 4 settembre 2020.pdf

09 settembre 2020

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