Carta Qualificazione Conducente (CQC) - Procedure d'esame: chiarimenti

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che, con la Circolare n. 28767 del 19 settembre 2019 – allegata alla presente -, la Direzione generale Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal Decreto MIT 5 luglio 2019 in materia di esami per il conseguimento della CQC – si veda la nostra informativa n. 703 del 29 agosto 2019.

Dal 20 novembre 2019 - data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli esami - tutte le prove si svolgeranno secondo le nuove modalità, anche per i candidati che hanno presentato domanda anteriormente al richiamato Decreto MIT.

In caso di assenza o di esito negativo dell’esame, il candidato dovrà ripresentare nuova domanda. La prova d’esame deve essere svolta entro 1 anno dalla data di rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale; nel caso di prenotazione della prova entro l’anno, essa può essere sostenuta anche se la data dell’esame sia oltre l’anno.

I candidati che hanno sostenuto la prova d’esame per la parte comune prima del 20 novembre 2019, per ottenere la CQC potranno sostenere l’esame relativo alla parte specialistica secondo le nuove modalità (30 domande); in caso di mancato superamento dell’esame, potrà ripetere la parte specialistica entro 1 anno dal rilascio dell’attestato di frequenza del corso di qualificazione iniziale.

Circolare MIT 19 settembre 2019.pdf

25 settembre 2019

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