Carta tachigrafica: adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri

Logistica infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che, con il Decreto del 19 ottobre 2021 in allegato, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali e del MIMS, al fine di adeguare le norme nazionali a quelle del Regolamento n.165/2014 ha disciplinato le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell’elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, nonchè per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le in- formazioni relative alla carte tachigrafiche conducente.

Come noto, le carte tachigrafiche sono suddivise in quattro diverse tipologie: la carta del conducente, la carta dell’officina, la carta dell’impresa e la carta di controllo.

Tali carte sono rilasciate dal sistema informativo delle Camere di commercio con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, ad un costo non superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri UE.

Le carte sono emesse dalle CCIAA territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente ed esse devono essere restituite trascorsi 30 giorni dalla propria scadenza o in tutti i casi in cui il possessore non necessiti più della carta o abbia perso i requisiti necessari al rilascio. L’azienda di trasporto titolare del conducente è responsabile del trasferimento dei da- ti della carta su altro supporto, prima della sua restituzione.

Riassumiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per le imprese.

Carta del conducente

La carta del conducente è richiesta per la guida dei veicoli stabiliti dal regolamento (CE) 561/2006 e tra i requisiti, il richiedente deve essere titolare di una patente di guida valida ed appropriata al veicolo da condurre, non essere titolare di un’altra carta tachigrafica, essere residente in Italia oppure - nel caso di cittadini stranieri - avere la «residenza normale», comprovando il regolare soggiorno in Italia e producendo eventualmente l’attestato di conducente.

In fase di 1° rilascio, la carta del conducente è emessa entro 1 mese dalla ricezione della do- manda corredata di tutta la documentazione necessaria ed è valida 5 anni.

Sulla carta sono riportati i dati personali del conducente: il nome e cognome; la foto, la data di nascita, il numero della patente di guida posseduta all’atto del rilascio e il codice fiscale.

Nel caso di rinnovo o richiesta di modifica, la carta è rilasciata dalla CCIAA entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di furto e smarrimento.

Non è previsto il rilascio di carte temporanee del conducente.

Carta dell’impresa

La carta dell’impresa (“carta azienda”) è richiesta dal legale rappresentante della stessa, da persona fisica o giuridica o suo delegato, che possiede almeno un veicolo equipaggiato con tachigrafo digitale.

Il rilascio è ammesso per qualsiasi soggetto (anche laddove non previsto l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese), che effettua trasporti su strada per conto proprio o per conto terzi, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.

La carta – che ha validità di 5 anni - riporta i dati del richiedente (denominazione, indirizzo e codice fiscale). Il soggetto avente titolo può richiedere più di una carta azienda per motivi connessi alla propria organizzazione aziendale.

Il rinnovo della carta avviene entro i 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, men- tre in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta dell’impresa, la CCIAA fornisce una carta sostitutiva entro 8 giorni lavorativi dal momento in cui riceve una richiesta circostanziata a tale scopo, accompagnata da relativa denuncia alle Autorità di polizia nei soli casi di smarrimento o furto.

Domanda di rinnovo delle carte tachigrafiche

Il titolare della carta è tenuto a presentare la domanda di rinnovo alla CCIAA presso cui il richiedente ha la propria residenza (carta conducente) o l’iscrizione della propria impresa (carta azienda), al più tardi entro il termine di 15 giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza.

La nuova carta è rilasciata entro il termine di validità di quella in scadenza. La presentazione tardiva della richiesta non impedisce il rinnovo della carta, che avverrà comunque entro i 15 giorni lavorativi successivi.

Altre disposizioni particolari per la carta del conducente

Il conducente nei casi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o di furto della carta, può continuare a guidare senza la carta per un massimo di 15 giorni di calendario, o per un periodo più lungo, se ciò fosse indispensabile per riportare il veicolo presso la sede dell’azienda, a condizione che possa dimostrare l’impossibilità di esibire o di utilizzare la carta durante tale periodo.

Il conducente sarà tenuto ad effettuare in questo caso registrazioni manuali dei suoi tempi di guida, ai sensi di quanto disposto all’art. 26 del regolamento (CE) 561/2006.

Al momento del primo rilascio va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare; successivamente, in caso di modifica della patente, la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida.

Altre informazioni sono contenute nel decreto in allegato.

Trasferimento e conservazione dei dati

Le imprese assoggettate alle disposizioni del regolamento (CE) 561/2006 garantiscono che tutti i dati siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta del conducente per almeno dodici mesi successivi alla registrazione e che gli stessi siano conservati al fine di consentire alle Autorità di controllo di esercitare le attività di competenza. Esse sono responsabili anche per gli automezzi detenuti in locazione o in comodato d’uso.

Le imprese garantiscono che tutti i dati trasferiti siano accessibili, direttamente o a distanza, presso i locali aziendali dell’impresa, intesi come sede di stabilimento della stessa, da parte dell’Autorità di controllo; i dati devono essere trasferiti in modo da evitare qualsiasi perdita degli stessi.

Il trasferimento deve avvenire anche nei seguenti casi:

a) dall’unità elettronica di bordo immediatamente prima della cessione del veicolo ad altra impresa, in caso di sostituzione dell’apparecchio non funzionante, ove il malfunzionamento non abbia pregiudicato la possibilità di recuperare i dati e in caso di richiesta da parte delle Autorità di controllo;

b) dalle carte del conducente immediatamente prima che il conducente interrompa il rapporto di collaborazione con l’impresa, prima della riconsegna della carta e in caso di richiesta da parte dell’Autorità di controllo.

Il periodo massimo entro cui devono essere trasferiti i dati pertinenti non deve superare: 

a)    90 giorni per i dati trasferiti dall’unità elettronica di bordo;

b)    28 giorni per i dati trasferiti dalla carta del conducente.

Le imprese che dovessero avvalersi di servizi di gestione e conservazione dei dati presso soggetti terzi dovranno, comunque, garantire l’accesso ai dati alle Autorità di controllo nell’ambito dell’attività ispettiva presso i locali aziendali dell’impresa e in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le CCIAA attraverso InfoCamere S.C.p.A (gestore del sistema informativo) conservano le in- formazioni relative alla gestione delle carte tachigrafiche per un periodo di 10 anni.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.  

Decreto MISE 19 ottobre 2021.pdf

21 dicembre 2021

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