Circolare Ministero della Transizione Ecologica del 17.10.2022

Chiarimenti applicativi

E’ stato redatto un documento di chiarimenti applicativi da parte del MiTE sulla classificazione dei rifiuti in relazione alle Linee Guida SNPA (in allegato), di cui vengono di seguito sintetizzati i contenuti principali.

·  Relazione tecnica e giudizio di classificazione

Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

·  per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;

·  il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate non è vincolante.

·  Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Anche per quanto riguarda la figura del “Professionista abilitato” Confindustria ha evidenziato la necessità di ricevere dei chiarimenti e formulato delle proposte, accolte dal MiTE e riportate nella circolare.

Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”

·  Classificazione degli imballaggi

Confindustria ha evidenziato il problema dell'attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017).

Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. 

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.

Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Per tutti i dettagli si rimanda alla circolare allegata.

All./

linee guida snpa.pdf

18 ottobre 2022

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