Codice della Strada – Applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all’estero

Logistica, infrastrutture e trasporti

Con l’allegata circolare del 4 giugno 2021 il Ministero dell’interno – Servizio Polizia stradale – ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo immatricolato all’estero, ai sensi dell’art. 207 del Codice della strada, con riferimento ad alcune violazioni previste dalla Legge 298/74.

In particolare:

·         si procede al fermo amministrativo del veicolo estero con affidamento al custode acquirente (art.214-bis Cds) ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, in caso di mancato pagamento immediato della sanzione amministrativa pecuniaria o della cauzione;

·         in tutti i casi in cui il veicolo estero sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia all’interessato, il veicolo deve essere depositato in un luogo di cui egli abbia la disponibilità – anche non esclusiva – ubicato sul territorio nazionale, così da consentire alle forze di polizia di controllare il rispetto dell’adempimento.

In caso di violazioni previste dalla richiamata Legge 298/74 (artt. 26, 46, 46bis, 46ter) si applica una diversa disciplina del fermo amministrativo del veicolo che ha conseguenze dirette anche sulle procedure relative all’affidamento in custodia del veicolo ed alla restituzione all’avente diritto.

Un importante chiarimento attiene ad una prassi adottata da alcune Sezioni di Polizia stradale, le quali consentono il rientro del veicolo nel Paese di immatricolazione adottando in tal modo una sorta di “interdizione alla circolazione sul territorio nazionale”, nel momento in cui viene pagata da parte del trasgressore la sanzione pecuniaria o la cauzione, a seguito di contestazione degli artt.26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74.

La circolare in commento ricorda che tale prassi non è suffragata da nessuna disposizione e ribadisce pertanto che il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi.

Il documento allegato contiene anche specifiche “schede” sulle procedure da seguire in caso di violazione degli articoli sopra richiamati della Legge 298/74, cui rinviamo per i necessari approfondimenti.

Circolare Ministero dell'Interno 4 giugno 2021.pdf

11 giugno 2021

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