Codice della strada - disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che sulla GU n.217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 10 settembre 2021 – allegato alla presente - contenente tra l’altro alcune importanti misure per il settore dell’autotrasporto.

Le modifiche in particolare riguardano i seguenti aspetti:

·         Art.1, comma 1, lettera b) punto 1: Codice della Strada, art. 61 – Dimensione dei veicoli: viene estesa la lunghezza degli autoarticolati da 16,50 a 18 metri. In altri termini, potranno circolare liberamente in Italia semirimorchi più lunghi di 1,5 m rispetto alle dimensioni standard dell’UE. Il “progetto diciotto” (P18), in sperimentazione in Italia dal 2009 con 330 complessi veicolari è servito da volano per l’approvazione della suddetta estensione. In questo modo, nel trasporto nazionale tali veicoli potranno circolare senza essere considerati “eccezionali per dimensione”. La circolazione all’estero, invece, sarà consentita come veicolo eccezionale e pertanto soggetta ad autorizzazione degli Enti proprietari delle strade negli altri Stati membri UE e Paesi non-UE;

·         Art.1, comma 1, lettera c): Codice della Strada, art. 80 – Revisione veicoli: viene sanata la situazione legislativa dei rimorchi e dei semirimorchi, i quali possono essere revisionati anche presso officine autorizzate, del pari dei trattori. Restano invece di esclusiva competenza ministeriale la revisione dei veicoli in regime ADR e ATP;

·         Art. 1, comma 5: Carta di qualificazione del conducente – vengono modificate alcune parti del decreto legislativo 286/2005 in materia di CQC. In particolare, si dispone che ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l’apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato “95”;

·         Art. 1, comma 6 - Ispettori di revisione – attraverso una modifica all’art. 92 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del dl 17 marzo 2020, n. 19, viene previso che il MIMS con apposito decreto individua il numero e la composizione delle Commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

·         Art. 5, comma 11 – Comitato Centrale Albo Autotrasportatori – con una modifica all’art. 10 comma 1, lettera f), del D.Lvo 284/2005, n. 284, è stata modificata la parte relativa alla rappresentanza delle Associazioni degli autotrasportatori in seno al Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori. In particolare, è previsto che una sola Associazione di autotrasporto per Confederazione presente nel CNEL possa essere rappresentata in seno all’Albo degli autotrasportatori. La Confederazione deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del CNEL almeno per tre mandati negli ultimi cinque. La norma mira a ridurre le sigle della rappresentanza del settore in seno al Comitato centrale dell’Albo, ove saranno presenti d’ora in avanti una sola Associazione di autotrasporto per ciascuna Confederazione presente nel CNEL.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

DL n.121 10.9.2021.pdf

14 settembre 2021

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