Consulente ADR

Esenzioni dall'obbligo di nomina del consulente

Segnaliamo che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che definisce le esenzioni applicabili dal 1° gennaio 2023 alla nomina del Consulente Sicurezza Trasporti. Il Ministero evidenzia che risultano applicabili e sono estese anche alla figura dello speditore * - che si trova nelle medesime condizioni operative - le esenzioni già previste dal D.M. 4 luglio 2000 n. 90T, successivamente chiarite dalla Circolare A26 del 14 novembre 2000. In breve, ricordiamo che vengono esentate dalla nomina del consulente ADR le imprese che:

a) effettuano trasporti in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie o oggetti delle categorie di trasporto 3 e 4 della tabella 1.1.3.6.3;

b) effettuano operazioni di carico delle merci (compresi i rifiuti pericolosi soggetti ad ADR), di cui al punto a), in colli o alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

Le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. L’esenzione si applica qualora l’impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ognuna delle operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta. L’impresa che si è avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni sulle operazioni, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

La Circolare A26/2000 chiarisce, infine, che le spedizioni fatte in conformità ai regimi delle quantità limitate per unità di collo (3.4) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6) non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto ministeriale 4 luglio 2000. Ad oggi non sono confermate le esenzioni in caso di trasporto in quantità limitate per unità di collo (3.4 ADR) e quantità trasportate per unità di trasporto (1.1.3.6).

Ricordiamo agli operatori coinvolti che le prescrizioni sancite dalla normativa ADR devono comunque essere ottemperate, anche nel caso di sussistenza delle condizioni - da verificarsi in riferimento alla specificità di ciascuna realtà - che consentono di non nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti.

* Rientra nella definizione di “speditore” il Produttore di Rifiuti pericolosi soggetti a trasporto ADR.

In allegato le documentazioni succitate.

All./

decreto ministero dei trasporti e della navigazione 4 lug. 2000-3.pdf

non obbligatorietà consulente adr-3.pdf

circolare ministero dei trasporti a26-1.pdf

09 gennaio 2023

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