Consulente per il trasporto delle merci pericolose

Obbligo di nomina per lo speditore

La versione 2019 dell'accordo ADR per il trasporto su strada di merci pericolose prevede l'obbligo di nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose anche per lo speditore (cap. 1.8.3 dell'ADR).

Il cap. 1.6.1.44 ha fissato al 31 dicembre 2022 il termine per la nomina del consulente per le Imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose unicamente come speditori.
La definizione di speditore riportata nell'ADR è l'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.
Posto che lo speditore molto spesso può coincidere con il produttore/detentore del rifiuto, l'identificazione univoca dello speditore potrebbe essere fatta anche sulla base del contratto in essere. 
Le esenzioni dall'obbligo della nomina del consulente sono individuate all'art. 1 del DM 4 luglio 2000 e ad oggi non comprendono la figura dello speditore.
24 novembre 2022

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