Credito d'imposta gasolio per gli autotrasportatori: pubblicato il decreto direttoriale

Infrastrutture, logistica e trasporti

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) il decreto direttoriale che definisce le modalità di erogazione delle risorse finanziarie pari a 496.945.000 euro, assegnate al credito d'imposta per l’acquisto del gasolio a favore degli autotrasportatoriintrodotto dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti). 

L'art. 3 del Decreto Aiuti ha previsto, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del Testo Unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un credito d'imposta pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese aventi sede legale, o stabile organizzazione, in Italia esercenti le attività di trasporto merci indicate all’articolo 24 -ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda ed essere impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore.

Credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto di gasolio, impiegato dai soggetti di cui sopra in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Istanza

Per usufruire del credito d'imposte le imprese dovranno presentare apposita istanza, unitamente ai dati richiesti che vanno riportati su file specifici, secondo i modelli allegati al decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatice dedicata dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Tale piattaforma sarà fruibile pe run periodo pari a 30 giorni dalla data di apertura.

Il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Gli operatori economici accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l’inserimento dell’istanza, unica per ciascuna azienda, non è possibile delegare soggetti terzi all'impresa richiedente per la presentazione dell'istanza. È prevista l’autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

Insieme alla domanda vanno allegati due distinti files: il file fatture e il file targhe, i cui modelli sono allegati al decreto, nei quali il MIMS, per agevolarne la lettura, ha incluso anche degli esempi. 

Il file fatture va compilato riportando una fattura per ogni riga, e deve contenere:

-       l’identificativo SDI fattura,

-       il tipo di fattura (CARB/NO CARB),

-       l’importo della fattura ,

-       l’importo a rimborso. Chi ha solo veicoli che rientrano nel beneficio - euro V ed euro VI di massa pari o superiore a 7,5 ton. – riporterà nel campo lo stesso importo della fattura, mentre per coloro che con la stessa fattura riforniscono anche veicoli esclusi dal beneficio (euro IV, euro III,euro II), l’importo a rimborso da riportare nel campo è quello pari all’importo riferito ai soli veicoli Euro V ed euro VI. Sarà il sistema che calcolerà in automatico il credito spettante.

Il file targhe va compilato una riga per ogni targa indicata in fattura e deve contenere:

-       l’identificativo SDI fattura,

-       targa,

-       se il veicolo è in disponibilità a fronte di un contratto di noleggio,

-       il codice Paese del veicolo. Tale dato è richiesto poiché rientrano nel beneficio anche i veicoli (sempre che siano euro V ed euro VI di massa pari o superiore a 7,5 ton) con targa estera che siano utilizzati da imprese italiane in virtù di contratti di locazione.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettua tramite Consap S.p.A. la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria, nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite Consap S.p.A., trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle entrate.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

E' in corso di predisposizione anche il “manuale utente” dell’Agenzia delle dogane, con tutte le specifiche di dettaglio.

Alleghiamo alla presente il Decreto direttoriale del MIMS del 29 luglio 2022, e ricordiamo che l’Ufficio Economico della scrivente - presso il quale sono reperibili gli allegati al decreto suddetto - resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Decreto Direttoriale MIMS 29.7.2022-1.pdf

01 agosto 2022

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