DL Semplificazioni - procedure sopra soglia
I chiarimenti dell'ANAC sulle deroghe nei settori strategici
Con delibera del 26/10/2020 l’ANAC interviene sull’art. 2 c. 4 del Decreto Semplificazioni che disciplina, fino al 31/12/2021, gli affidamenti sopra la soglia comunitaria.
Per l’Autorità nei settori c.d. “strategici” (edilizia scolastica, sanitaria, infrastrutture per la ricerca, sicurezza pubblica ed altre) la Stazione Appaltante può ricorrere, ai fini dell’affidamento, sia alle procedure ordinarie, sia alla procedura negoziata senza bando, nei casi di estrema urgenza, sia al regime di deroga contemplato nel citato comma 4.
Per quanto riguarda la fase esecutiva permane l’ampia deregolamentazione della normativa nazionale, fatte salve le previste eccezioni (normativa comunitaria, antimafia, subappalto, principi generali, norme in materia di sostenibilità ambientale e di conflitto d’interessi).
Quanto al regime di deroga, dato atto dall’Autorità della difficoltà di individuare la corretta disciplina applicabile, una soluzione viene indicata nell’attenta redazione dei documenti di gara che consenta di includere espressamente nella lex specialis il contenuto di tutte quelle disposizioni derogate che dovessero, invece, ritenersi necessarie alla migliore speditezza del procedimento di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto.
Per ANAC la Stazione Appaltante, nell’applicazione del regime in deroga, non dovrebbe omettere il rispetto delle norme sulle cause d’esclusione ex art. 80 del Codice, sulla qualificazione degli operatori economici per i lavori di importi superiori a 150 mila euro e sulla risoluzione del contratto.
Il RUP dovrà comunque richiamare esplicitamente le norme codicistiche che intende applicare al procedimento.