Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto

Identificazione e adempimenti da adottare nei luoghi di lavoro

Le attività ESEDI sono quelle attività e/o lavorazioni che comportano “esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto” per le quali il D.Lgs. 81/2008 prevede che il Datore di lavoro adotti specifici adempimenti.

Per l’individuazione di queste esposizioni il Ministero del Lavoro, all’interno della Circolare 25/01/2011, ha riportato alcuni orientamenti pratici facendo riferimento ad attività aventi le seguenti caratteristiche:

- vengono effettuate per un massimo di 60 ore l’anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese;

- corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 fibre di amianto/litro calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore. La durata dell’intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell’operatore;

- all’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l’intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

Inoltre, all’interno del documento, viene specificato che la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale, è il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità.

Sulla base delle caratteristiche sopra descritte, a titolo indicativo e non esaustivo, la Circolare individua alcune attività ESEDI. Per queste attività, a condizione che dalla valutazione dei rischi risulti che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato all’interno dell’ambiente di lavoro, l’art. 249 - comma 2, prevede per il Datore di Lavoro una “semplificazione” degli adempimenti. In particolare, non sono dovuti gli adempimenti di notifica all’organo di vigilanza, di sorveglianza sanitaria (finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro), e tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio.

In ogni caso, durante l’effettuazione delle attività ESEDI, deve essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell’art. 252 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

19 aprile 2022

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