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Regolamento esecutivo 2024/2174 sull'etichettatura dei gas fluorurati

Si informa che il 3 settembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione.

Il nuovo regolamento di esecuzione stabilisce, quindi, le specifiche delle informazioni che devono essere riportate sulle etichette, definendo le prescrizioni relative al design grafico e al posizionamento delle etichette stesse.

In particolare, l'articolo 1 (Formato delle etichette) del Regolamento stabilisce il formato delle etichette e dispone quanto segue:

  • Le informazioni devono essere ben visibili sullo sfondo dell'etichetta, con dimensioni e spaziature tali da garantirne una chiara leggibilità;
  • L'intera etichetta e il suo contenuto devono essere progettati in modo da rimanere saldamente fissati al prodotto o all'apparecchiatura e leggibili in condizioni di normale utilizzo, sia al momento dell'immissione sul mercato che per tutta la durata in cui il prodotto o l'apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas;
  • L'etichetta deve riportare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»;
  • Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, quando richiesto, devono essere espresse in chilogrammi o grammi, e il CO2 equivalente deve essere indicato in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.

Inoltre, per alcuni prodotti di piccole dimensioni (come, ad esempio, generatori di aerosol, contenitori e solventi) sono ammessi "modi praticabili" di trasmettere agli utilizzatori le informazioni necessarie, anche tramite link leggibili da dispositivi elettronici.

Il regolamento 2024/2174/UE, che entrerà in vigore il 23 settembre 2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, in linea con l'entrata in operatività di tutte le novità in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti stabilite dall'articolo 12 del regolamento 2024/573/UE.

Si segnala infine che sulla G.U.U.E. del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2195 che stabilisce il formato delle comunicazioni alla Commissione ai sensi dell’art. 26 del  regolamento 2024/573/UE da parte di produttori, importatori, esportatori, rigeneratori e alcuni utilizzatori di gas fluorurati ad effetto serra. Il nuovo regolamento entrerà in vigore il 25 settembre 2024 e sostituirà il regolamento (UE) 1191/2014 che è abrogato.

18 settembre 2024

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