Formazione sicurezza

Rinviato nuovo accordo Stato-Regioni

Nella legge di conversione del decreto-legge 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 del D.Lgs. n° 81/2008 era stato previsto che entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbe adottato un accordo nel quale provvedere all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si comunica ora che l’Accordo è stato rinviato e probabilmente si dovranno aspettare i mesi autunnali prima di vedere realizzato l’accorpamento, rivisitazione e modifica attesi.

In tale contesto è bene quindi precisare che in assenza di un nuovo Accordo Stato Regioni, per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro resta in vigore quanto previsto dalla normativa vigente.

Quindi in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n° 146/2021.

06 luglio 2022

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