Formazione sull'uso sicuro dei diisocianati

Scadenza agosto 2023

I diisocianati sono oggetto di una classificazione armonizzata a norma del Regolamento CLP come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. A causa della sensibilizzazione delle vie respiratorie dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, è stata riscontrata evidenza di malattie professionali quali asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione europea; il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati è stato considerato troppo elevato. Per tale motivo gli Stati Membri hanno introdotto una restrizione (Regolamento (UE) 2020/1149) secondo l’Allegato XVII del Regolamento REACH, al fine di garantire l’uso sicuro industriale e professionale, nonché una sicura immissione in commercio dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze e in miscele. La restrizione prevede per i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele: ▪ un divieto all'immissione sul mercato per usi industriali e professionali a partire dal 24 febbraio 2022 a meno che: ▪ la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure ▪ il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di formazione e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”; ▪ un divieto all’utilizzo per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che: ▪ la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, oppure ▪ il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele. Nel Regolamento vengono elencati i requisiti minimi relativi alla formazione degli utilizzatori industriali e professionali; tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze in materia di diisocianati. Sulla base di quanto ad oggi noto, la formazione può essere svolta online (sia in modalità FAD, sia in e-learning) o in presenza. Le imprese possono decidere di svolgere la formazione internamente (a patto che ve ne siano le competenze), sia affidandosi a corsi organizzati. Il completamento con esito positivo della formazione deve essere documentato e la formazione deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

01 febbraio 2023

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