Inquinanti organici persistenti
Modifiche al Reg. POPs per quanto riguarda l'impiego del PFOA nelle schiume antincendio
Si informa che il Regolamento delegato (UE) 2025/1399, in GUUE del 14 luglio 2025 (LINK), ha modificato l’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021 (POPs) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati.
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 prevede in particolare una deroga specifica per l’uso del PFOA, dei suoi sali e dei composti a esso correlati nelle schiume antincendio per l’eliminazione dei vapori dei combustibili liquidi e per gli incendi di combustibili liquidi (incendi di classe B) già installate in sistemi, sia mobili sia fissi, a determinate condizioni.
Il provvedimento, in vigore dal 3 agosto 2025, proroga al 3 dicembre 2025 la deroga prevista nel reg. 2019/1021, che consentiva l’uso dei composti PFOA in schiume antincendio già installate, alle condizioni elencate alla voce 6 dell’allegato I, parte A.
Il limite del contaminante non intenzionale in tracce (UTC) viene portato, per tre anni, a 1 mg/kg per il PFOA o ciascuno dei suoi sali e a 10 mg/kg per ogni singolo composto correlato al PFOA o una combinazione di composti correlati al PFOA presente in tali schiume e concentrati schiumogeni.
Infine è introdotta una nuova definizione per il termine «schiuma antincendio», chiarendo che essa si riferisce a qualsiasi miscela antincendio contenente schiuma, definizione che comprende ad esempio i concentrati schiumogeni antincendio e le soluzioni schiumogene per produrre la schiuma.