Ispettorato Nazionale del Lavoro

Ondate di calore

In una sua nota l'INL conferma quanto già comunicato nel 2021, per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad ondate di calore.

In particolare:

l’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”, compresi quelli riguardanti “gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”; le elevate temperature potrebbero ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni; ▪

secondo l'INL, i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa all’aperto, in particolare edilizia e agricoltura, unitamente a coloro che sono impegnati in ambienti chiusi senza ventilazione adeguata sono esposti in maniera particolare; ▪

importante diffondere la conoscenza del fenomeno, attraverso i siti istituzionali:  

  • Ministero della Salute;
  • Portale agenti fisici;
  • Progetto Worklimate.

Con riferimento specifico al settore dell'edilizia, nel Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sono previste precise responsabilità a carico dei coordinatori e dei datori di lavoro (art. 92 e 96, e allegato XV); gli ispettori dell’INL, "nel corso dell’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza, nei settori di competenza previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 81/08, presteranno particolare attenzione ai rischi che derivano per i lavoratori dall’innalzamento delle temperature ed alle misure adottate al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal citato d.lgs. n. 81/08, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal Medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate".

01 luglio 2022

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