Istruzioni operative in materia di decorrenza dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti di guida rilasciate da Stati extra-UE, convertibili in Italia, in considerazione dell’emergenza epidemiologica

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che, con l’allegata circolare del 30 marzo 2020, il Ministero dei Trasporti ha trattato alcuni quesiti relativi alla disciplina del computo dei termini utili alla presentazione di domande di conversione di patenti rilasciate da Stati extra-UE, convertibili in Italia, in relazione al particolare periodo di emergenza sanitaria in atto, fornendo agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) le idonee istruzioni operative.

Il titolare di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’UE o SEE, che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, può richiedere la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità. E’ altresì noto che qualora il titolare della patente estera, per la quale si richiede la conversione, abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia da più di quattro anni è prevista l’emissione di un provvedimento di revisione (art. 128 CdS) in quanto si presume una situazione di mancato esercizio della guida per almeno tre anni, dallo scadere cioè della possibilità di circolazione internazionale (art.135 CdS); ciò peraltro in analogia alle procedure applicate nei confronti di titolari di patente di guida italiana.

Nelle more della situazione di emergenza sanitaria in atto, occorre disciplinare le ipotesi nelle quali - in relazione ai suddetti limiti temporali per richiedere la conversione di una patente rilasciata da uno Stato extra-UE - venga a scadere:

  1. la validità della patente di guida estera;
  2. il periodo di quattro anni utile a richiedere la conversione senza incorrere nel provvedimento di revisione.

E’ ragionevole considerare che il titolare di patente non abbia potuto presentare domanda di conversione presso UMC in tempo utile rispetto alle predette scadenze, per le seguenti motivazioni:

  1. o perché, a decorrere dal 9 marzo 2020, la natura del “viaggio” verso un UMC non rientrava in una delle casistiche tra le quali “comprovate esigenze lavorative, situazione di necessità, motivi di salute” che potevano giustificare uno spostamento dalla propria abitazione (art. 1, co. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020);
  2. o per chiusura degli stessi UMC (attività totale o soltanto quella rivolta al pubblico); Appare dunque ragionevole che situazioni di impossibilità, come quelle su descritte sub lettere a) e b), non imputabili all’utente, non pregiudichino l’esercizio di un diritto di cui questi sia titolare.

Pertanto, viene disposto che nei casi in cui si sia maturata una delle scadenze sopra indicate senza che il titolare della patente estera abbia potuto richiederne la conversione per la situazione in atto, dovrà essere riconosciuto all’utente un maggior numero di giorni corrispondenti a quelli ricompresi tra il 9 marzo 2020 e la scadenza della patente estera posseduta, decorrenti dalla data di cessata emergenza sanitaria; ciò consentirà all’utenza di recarsi presso gli UMC per la presentazione della predetta domanda. Resta inteso che, qualora l’UMC della provincia ove ha acquisito residenza anagrafica il richiedente la conversione abbia cessato le attività rivolte al pubblico in data antecedente al 9 marzo 2020, anche tali ulteriori giorni dovranno essere utilmente considerati nel computo del maggior termine da accordarsi all’utente nella valutazione della domanda di conversione.

Circolare MIT 30 marzo 2020.pdf

02 aprile 2020

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