Iter di certificazione per DPI secondo il DL Cura Italia

Certificazioni

Fino al termine dello stato di emergenza COVID – 19 è consentito produrre ed immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Il DL Cura Italia del 17 marzo 2020 infatti, agli art. 15 e 16 stabilisce nuove disposizioni per la produzione e l’immissione in commercio sia di mascherine chirurgiche che di dispositivi di protezione individuale (DPI). La deroga riguarda la procedura di autorizzazione alla immissione sul mercato e non gli standard di qualità dei prodotti. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In particolare, l’art. 15, c. 3, stabilisce che:

·       I produttori che intendono avvalersi della deroga inviano all'INAIL una autocertificazione – allegata - con cui si attestano le caratteristiche tecniche dei DPI e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza definiti dalle norme UNI di riferimento allegate;

·       Entro e non oltre 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione le aziende produttrici trasmettono all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei DPI;

·       L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alla normativa UNI di riferimento;

·       Qualora le mascherine chirurgiche risultassero non conformi il produttore ne cessa immediatamente la produzione.

Quali DPI sono interessati dall’art.15, c.3, del DL Cura Italia?

I DPI interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella con indicazione delle norme di riferimento, allegata alla presente.

Qual'è la documentazione che devo presentare all’Inail per la validazione straordinaria dei DPI?

Insieme all’autocertificazione o comunque entro tre giorni dall’invio della stessa deve essere inviata una relazione descrittiva completa del DPI e dell'uso cui è destinato, corredata da fotografie, disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI, che comprenda:

  1. valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere; 

2.   Elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI; 

3.   I riferimenti delle norme che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI specificando le parti che sono state applicate; b) relazioni e relativi rapporti di prova sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa classe di protezione;

4.   Copia delle istruzioni e delle informazioni per il datore di lavoro. Per i prodotti importati, tali istruzioni devono essere in lingua italiana e/o inglese. 

Verrà valutata la validità e autenticità di report o certificati inoltrati.

Dove posso effettuare le prove tecniche richieste?

·       I rapporti di prova che sono autocertificati e trasmessi all’Inail sotto la responsabilità del produttore, possono essere effettuati anche da laboratori universitari, purché l’esecuzione delle prove e i risultati delle prove tecniche effettuate siano conformi a quanto previsto dalla vigente normativa. 

·       Sono accettabili i certificati di conformità rilasciati da enti di certificazione accreditati da un Ente di accreditamento nazionale ufficiale italiano o straniero (come ad esempio: CNAS (Cina), ANAB (USA)). 

·       Altre certificazioni emesse in ambito volontario, ossia al di fuori dell’accreditamento, sono accettabili solo se corredate dai risultati di prova (test report). 

Per la validazione dei dispositivi di protezione individuale posso inviare all’Inail dei campioni? 

No. Inail non svolge prove di laboratorio e quindi non bisogna inviare campioni per tali scopi, perché in ogni caso non saranno presi in considerazione. La verifica di rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle normative tecniche vigenti è effettuata, in via straordinaria, soltanto sulla base dell’autocertificazione presentata e della documentazione prodotta a corredo della stessa. 

Dove inviare l’autocertificazione?

Esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. 

Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non verranno esaminate richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

Ulteriori dettagli sull'Iter di certificazione DPI al seguente link.

Autocertificazione DPI.docx

Norme UNI emergenza covid-1.pdf

dpi inail.jpg

31 marzo 2020

Condividi