Legge di bilancio - pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Disposizioni in materia ambientale

Lo scorso 30 dicembre è stata pubblicata sulla  Gazzetta Ufficiale  la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), entrata in vigore il 1° gennaio 2026.

Con riferimento alle disposizioni in materia ambientale, segnaliamo in particolare:

  • Plastic tax (c.125): viene differita al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
  • Disciplina transitoria controllo PFAS nelle acque destinate al consumo umano (c. 608-611, 622-623) e gestione acque: viene prevista una proroga limitata e una disciplina transitoria in materia di controllo dei PFAS nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, viene rinviata di 6 mesi l’applicazione del valore di parametro relativo alla somma di PFAS previsto dall’articolo 24 del d.lgs. n. 18 del 2023, che attua la direttiva (UE) 2020/2184. Nel periodo transitorio, alcune specifiche molecole PFAS (ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4), pur elencate tra quelle monitorate, non vengono conteggiate ai fini del rispetto del limite. La disposizione consente così ai gestori idrici e alle autorità di controllo un tempo aggiuntivo di adeguamento tecnico e analitico, evitando effetti immediati sul regime di conformità delle acque potabili. Inoltre, viene prorogato al 31/12/2027 il Commissario straordinario per la scarsità idrica, con potenziamento delle funzioni di coordinamento.
  • RENTRI (c.789): in linea con una proposta di Confindustria, la norma esclude dal campo di applicazione del RENTRI i soggetti di cui all’art. 190, co. 5 e 6 del D.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente), con particolare riferimento agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c., alle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, co. 8 del Codice dell’ambiente, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, alle imprese e agli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti e particolari tipologie di attività riconducibili all’attività di imprese di cui all’art. 190, co. 6 del Codice dell’ambiente. La misura esclude, altresì, dal campo di applicazione del RENTRI anche i Consorzi per la gestione dei rifiuti, a meno che non svolgano attività di intermediazione di rifiuti. La ratio dell’intervento è evitare oneri amministrativi e costi in capo alle PMI e ai Consorzi di gestione dei rifiuti, sproporzionati rispetto agli obiettivi di tutela ambientale che, con la nuova norma, rimangono inalterati, trovando comunque applicazione la disciplina ambientale generale per la corretta gestione dei rifiuti. L’intervento, inoltre, contribuisce a chiarire l’ambito dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione, anche in considerazione dell'avvio dell’ultimo scaglione di iscrizione, partito il 15 dicembre u.s., che coinvolge i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti.
  • Gestione delle terre e rocce da scavo (c.829): la norma inserisce, tra i criteri guida per la definizione della relativa disciplina semplificata, demandata a un decreto attuativo ministeriale (art. 48 del decreto-legge n. 13/2023), il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.
12 gennaio 2026

Condividi