Legge di conversione DL lavoro

Novità in materia di salute e sicurezza

Per quanto di specifico interesse, si segnalano i seguenti aspetti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il DL lavoro ha inserito all’art. 25 D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del medico competente, quello di richiedere al lavoratore in occasione delle visite di assunzione la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e di tenere conto del suo contenuto (lettera e-bis). Ad oggi, la versione della norma ha subito i correttivi apportati in grassetto: “e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento”; per la violazione di tale obbligo non sono state previste sanzioni. Si tratta di modifiche di poco conto che tuttavia mirano a tutelare il medico competente, e con esso il datore di lavoro (o dirigente) che è tenuto ex art. 18 comma 1 lettera g) a richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico, specie laddove il lavoratore non esibisca, seppur richiesto, copia della citata cartella.

Al riguardo, al fine di dar conto dell’ottemperanza all’obbligo di cui si tratta, potrebbe risultare opportuno invitare formalmente il lavoratore a recarsi alla visita preassuntiva o preventiva con copia della cartella sanitaria, laddove disponibile, e documentarne l’eventuale esibizione o la mancata esibizione per impossibilità di reperimento nella cartella istituita dal medico competente. Rimane invece irrisolta la questione relativa alla corretta interpretazione dell’art. 18 comma 1 lettera a) D. Lgs. 81/2008 nella versione inserita dal DL Lavoro (non modificata con la Legge di conversione), che prevede l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, oltre che nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, altresì qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Come già commentato da Confindustria, non pare che tale previsione possa di per sé ampliare il novero delle ipotesi per le quali sia ad oggi possibile procedere alla sorveglianza sanitaria ex art. 41 D. Lgs. 81/2008; su tale interpretazione si attendono tuttavia futuri chiarimenti, viste le importanti ricadute sia sui lavoratori sia sulle imprese.

COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI EX TITOLO IV D. LGS. 81/2008

All’art. 98 comma 1 lettera b) D. Lgs. 81/2008, relativamente ai titoli di laurea di cui devono essere in possesso il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, è stato aggiunto: “ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.,….”.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (C.D. PCTO)

Sul tema, in aggiunta alle novità già introdotte dal DL Lavoro, la legge di conversione ha previsto che tra i contenuti da riportare nel documento di valutazione dei rischi, nella sezione dedicata ai PCTO da allegare alla convenzione stipulata con l’istituzione scolastica, oltre alle misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale, vi sia altresì “ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti”.

12 luglio 2023

Condividi