Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada con veicoli di massa massima da 2,5 a 3,5 ton - Estensione ambito applicazione Regolamento n. 1072/2009

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che, a decorrere dal 21 maggio 2022, le imprese che intendono eseguire trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi nel territorio dell’Unione europea, anche se operano solo con veicoli la cui massa a carico tecnicamente ammissibile sia superiore a 2,5 t. fino a 3,5 t., dovranno essere titolari della licenza comunitaria di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Per il suo ottenimento l’impresa deve risultare iscritta con lo status di “attiva” al REN - nonché con lo status di iscrizione “definitiva” all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge n. 298/74 - e, soprattutto, il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci e quindi idoneo a poter consentire di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria, se tutti i requisiti concernenti l’accesso alla professione sono soddisfatti.

Tali condizioni infatti, a decorrere dalla suddetta data del 21 maggio 2022, trovano applicazione integralmente anche per le imprese che hanno in propria disponibilità "solo" veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa a carico tecnicamente ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, che fino al 20 maggio 2022 e non oltre possono ancora svolgere attività di trasporto internazionale nell’ambito dell’Unione Europea in regime di esenzione da licenza comunitaria.

Anche le imprese che attualmente operano in campo internazionale con veicoli, inclusi i rimorchi, di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 t., che già soddisfano quindi il corrispondente requisito di idoneità professionale, ove abbiano in disponibilità anche veicoli “leggeri” rientranti nella predetta fascia con masse sopra 2,5 t. e 3,5 t., se interessate e ne abbiano necessità dovranno richiedere le relative copie conformi agli Uffici Motorizzazione competenti per territorio.

Alleghiamo al riguardo le circolari di ANITA del 24 agosto 2021e del MIMS del 9 agosto 2021, e ricordiamo che l’Ufficio Economico resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare ANITA 24.8.2021.pdf

Circolare MIMS 9.8.2021.pdf

27 agosto 2021

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