Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Chiarimenti MITE

Diramata la Circolare del MiTE n. 128108/2022 concernente chiarimenti applicativi in merito alle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti del Sistema SNPA di cui al decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

I principali contenuti risultano essere:

GERARCHIA DELLE FONTI

Viene chiarito che le Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti approvate con decreto direttoriale n. 47/2021 hanno forza assimilabile a quella della legge in quanto adottate in base all’art. 184, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (norma primaria). Inoltre, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni prima dell’adozione del provvedimento, prosegue il Ministero, ha consentito il necessario confronto e coordinamento tra le prerogative dello Stato e quelle degli Enti regionali. Quanto alle posizioni espresse da Ispra, precedenti alla pubblicazione delle Linee Guida, il MiTE ritiene che le stesse mantengano la loro validità, qualora non risultino in contrasto con le Linee Guida stesse.

RELAZIONE TECNICA E GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

▪ per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in questa siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, mentre non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata a titolo esemplificativo nelle Linee Guida;

▪ con riferimento al giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. In particolare, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test. In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate non è vincolante.

PROFESSIONISTA ABILITATO ALLA REDAZIONE DEL GIUDIZIO DI CLASSIFICAZIONE

Con riferimento alla figura del professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione si intende un tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta identificazione e ricerca delle sostanze pertinenti. Il MiTE ha chiarito che quanto riportato nel paragrafo 2.1 delle Linee Guida debba essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati”.

RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, Confindustria aveva evidenziato alcuni problemi per la classificazione di tali rifiuti in sede applicativa dovuti, in primis, alla incompletezza e comunque non esaustività della codifica europea. Con la Circolare viene chiarito che, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, l’iter procedurale contenuto nelle LG è coerente con quanto previsto dalla normativa e che, il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto. Viene inoltre specificato che le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle LG come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17, rappresentano solamente degli esempi, e che quindi anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata. In questo senso, si suggerisce il ricorso alla classificazione ATECO, che però deve essere considerata come esemplificativa e quindi da applicarsi in senso estensivo. Viene poi specificato che, per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato e che i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMBALLAGGI

Confindustria ha evidenziato il problema dell'attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017). Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio. In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto. Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

09 novembre 2022

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