Modifiche al Codice della Strada: circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che la Legge di conversione (Legge n. 132/2018) del D.L. n. 113/2018 – c.d. Decreto Sicurezza – ha introdotto modifiche al Codice della strada, tra le quali si riportano di seguito quelle relative alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero.

Le modifiche riguardano l’art. 93 (formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) e 132 (circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri) del Codice della strada.

Con le variazioni all’art. 93 si stabilisce che un soggetto residente in Italia da più di 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

L’intestatario dovrà, quindi, immatricolare il veicolo in Italia per poter continuare a circolare sul territorio italiano oppure chiedere al competente ufficio della Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre confine. L’ufficio della Motorizzazione provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. E’ prevista una sanzione amministrativa da euro 712 a euro 2.848 in caso di violazione a tale disposizione.

Sono esclusi da tale divieto:

·       i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia a fronte di un contratto di leasing o locazione senza conducente stipulato in un Paese UE o SEE con impresa che non ha sede in Italia;

·       i veicoli intestati ad impresa avente sede in un Paese UE o SEE - ma non sede in Italia - e da questa ceduti a titolo di comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

In tali ipotesi occorre tenere a bordo del veicolo un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del mezzo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con circolare del 20 dicembre 2018 – allegata alla presente -, chiarisce che:

·       il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero ed in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 giorni è da ritenersi applicabile non soltanto alle persone fisiche bensì anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorchè costituite all’estero;

·       il divieto di circolazione riguarda qualsiasi veicolo immatricolato all’estero (quindi in altro Paese UE o SEE o extra UE).

Con la modifica all’art. 132 del Codice della strada, invece, si prevede l’obbligo di rimpatrio del veicolo, nel caso sia scaduto il termine di un anno entro il quale il mezzo è ammesso a circolare in Italia in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine e il veicolo non sia stato immatricolato in Italia.

Scaduto il termine di un anno entro il quale è ammessa la libera circolazione di veicoli immatricolati all’estero e in disponibilità di soggetti non residenti, occorre:

·       o immatricolare il veicolo in Italia (a condizione che l’intestatario acquisisca la residenza o stabilisca una propria sede in Italia);

·       o condurre oltre i transiti di confine il veicolo, chiedendo al competente ufficio della Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa. L'ufficio della Motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Si rimanda alla Circolare ministeriale del 20 dicembre scorso per le istruzioni operative relative alla nazionalizzazione del veicolo e al rilascio del foglio di via: in tale documento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che non è possibile ricorrere alla “targa prova” per accompagnare il veicolo al confine del territorio nazionale, in quanto tale fattispecie riguarda altre ipotesi diverse dall’esportazione di veicoli.

Si rinvia, infine, alla successiva circolare del Ministero dell’Interno del 10 gennaio scorso nella quale vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle modalità applicative dei divieti di circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all’estero.

L’Ufficio Economico della scrivente – area trasporti e logistica – resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

Circolare MIT 20 dicembre 2018.pdf

Circolare Ministero Interno 10 gennaio 2019.pdf

Art 93 Codice della Strada.pdf

Art 132 Codice della Strada.pdf

14 gennaio 2019

Condividi