Monitoraggio e condizioni per il rilascio delle omologazioni del tachigrafo, delle carte tachigrafiche e delle autorizzazioni per operazioni di primo montaggio e intervento tecnico

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIMIT con il quale sono disciplinate le modalità di omologazione dei tachigrafi, dei loro componenti e delle carte tachigrafiche, installate sui veicoli, nel settore dei trasporti su strada, cui si applica il Regolamento CE 561/2006, nonché i requisiti che i Centri tecnici devono possedere per l’istallazione, calibratura e riparazione dei tachigrafi.

L’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente e delle carte tachigrafiche è rilasciata dal Ministero delle Imprese al fabbricante che ne fa richiesta. Il fabbricante è tenuto ad eseguire almeno ogni due anni le verifiche per garantire la sicurezza e l’invulnerabilità del tachigrafo e dei suoi componenti.

centri autorizzati ad operare le verifiche sarà disponibile al sito di Unioncamere. 

controlli periodici dei tachigrafi devono essere effettuati dopo ogni riparazione, dopo ogni modifica del coefficiente caratteristico dei veicolo o della circonferenza effettiva degli pneumatici, dopo un periodo di ora UTC errata di oltre 20 minuti, dopo la modifica del VRN (numero di immatricolazione del veicolo) e comunque almeno ogni 2 anni dall’ultimo controllo.

Dopo ogni intervento tecnico, il Centro rilascia un rapporto.

Centri tecnici possono eseguire il trasferimento dei dati presenti sulla memoria del tachigrafo esclusivamente al fine di renderli disponibili all’Impresa cui sono destinati. Il trasferimento deve essere effettuato prima della sostituzione o del ritiro dell’unità elettronica di bordo di un tachigrafo attivo. L’impresa può, con richiesta scritta, chiedere la consegna di tali dati.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

09 maggio 2023

Condividi