Novità in tema di autotrasporto e circolazione

Logistica infrastrutture e trasporti

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in tema di autotrasporto/circolazione dalla Legge di bilancio e da altri provvedimenti di fine 2018.

·       Incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici o ibridi e detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

La Legge di bilancio 2019 (commi 1031 - 1038) riconosce, in via sperimentale, un contributo a favore di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa.

L’ammontare del contributo – che varia da 6.000 a 1.500 euro - è differenziato sulla base di due fasce di emissioni di CO2 g/km e della circostanza per cui l'acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.

Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24.

Il comma 1039 introduce, invece, una detrazione fiscale per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

La disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione sarà definita da apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1040).

·       Imposta per l’acquisto di veicoli più inquinanti (commi 1042 – 1047 Legge di bilancio)

Chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia - dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 - un veicolo di categoria M1 (veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) nuovo di fabbrica, che produce emissioni pari o superiori a 161 CO2 g/km è tenuto al pagamento di un’imposta che varia da 1.100 a 2.500 euro in base alle emissioni di CO2.

Sono soggetti all’imposta anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano reimmatricolati in Italia, mentre non è dovuta per i veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE (camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni).

L’imposta è versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione.

·       Accesso alle zone a traffico limitato delle auto elettriche o ibride

Il comma 103 della Legge di bilancio 2019, modificando l’art. 7 del Codice della strada, prevede che i comuni, i quali realizzino una zona a traffico limitato ai sensi dell’art. 9 del Codice della strada, consentano, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

·       Revisione veicoli pesanti

I commi 1049 e 1050 della Legge di bilancio 2019, modificando l’art. 80 del Codice della strada, hanno esteso ai veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate - ad eccezione dei veicoli che trasportano merci pericolose (ADR) o deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) - la possibilità di effettuare le revisioni presso officine private.

Il Ministero dei trasporti dovrà, entro fine gennaio, emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione a tale disposizione.

·       Incentivi giovani conducenti del settore autotrasporto

I commi 291-295 della Legge di bilancio 2019 prevedono incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d’età, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano), ovvero il rimborso, da parte dell’impresa, del 50% delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi. Alle imprese spetta una detrazione, ai fini dell’imposta sul reddito delle società, pari ad una quota dei rimborsi erogati ai giovani conducenti per un importo complessivo massimo di 1.500 euro per ciascun periodo d’imposta.

Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

·       Credito d’imposta per gli autotrasportatori

La legge di Bilancio 2019 dispone che non trova più applicazione il taglio del 15%, previsto nel 2014 ma la cui decorrenza è stata più volte posticipata nel tempo e che sarebbe dovuto diventare operativo dal 2019, della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori correlata all’aumento di accisa sui carburanti.

Il credito d’imposta per gli autotrasportatori è, quindi, pienamente applicabile secondo le note disposizioni.

·       Riduzione tassa automobilistica del 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni

Il comma 1048 della Legge di bilancio 2019 prevede la riduzione della tassa automobilistica nella misura del 50% per i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni. I suddetti veicoli devono essere in possesso del certificato di rilevanza storica (disciplinato dall’art. 4 del D.M. 17 novembre 2009) e il riconoscimento di storicità deve essere riportato sulla carta di circolazione.

Il certificato di rilevanza storica deve attestare: la data di costruzione, la marca, il modello e le caratteristiche tecniche del veicolo, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica dell'idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché la specifica indicazione di quelle modificate o sostituite.

·       Documento unico di circolazione: rinviata entrata in vigore al 1° gennaio 2020

Il comma 1135, lett. b), della Legge di bilancio 2019 differisce al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli, ovvero la carta di circolazione, che rappresenterà il nuovo documento unico di circolazione dei veicoli con la conseguente soppressione del certificato di proprietà.

·       Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada

E’ stato disposto l’adeguamento biennale degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada in misura pari all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo (2,2%) verificatasi nel periodo compreso tra il 01.12.2016 ed il 30.11. 2018.

I nuovi importi si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

La Tabella A, allegata al Decreto del Ministero della Giustizia del 27.12.2018 (G.U. n. 301 del 29.12.2018), sostituisce in via generalizzata gli importi minimi e massimi delle medesime sanzioni efficaci fino al 31.12.2018.

Alcune sanzioni vengono escluse dall’aggiornamento, tra cui quelle previste:

  • all’art. 93, commi 7bis e 7-ter, e all’art. 132, comma 5 (circolazione di veicoli immatricolati all’estero);
  • all’art. 213, commi 5 e 8 (sequestro e confisca amministrativa del veicolo);
  • all’art. 214, commi 1 e 8 (fermo amministrativo del veicolo).

·       Obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli

Con D.L. n. 119/2018 (Decreto Fiscale), convertito in Legge n. 136/2018, sono state inasprite le sanzioni per la violazione dell’obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli attraverso una modifica all’art. 193 del Codice della strada. Se in un periodo di due anni uno stesso soggetto viola per due volte l’obbligo di copertura assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata ed è prevista una sanzione amministrativa accessoria che comporta la sospensione della patente da 1 a 2 mesi. Nel caso in cui il pagamento della sanzione venga effettuato in misura ridotta ai sensi dell’art. 202 del Codice della strada e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo non è immediatamente restituito, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa del fermo per 45 giorni. Se il conducente è anche il proprietario del veicolo, la restituzione del veicolo avverrà solo dopo il pagamento delle spese sostenute per il prelievo, trasporto, custodia e fermo.

·       Principio di solidarietà

Con Legge n. 132/2018 di conversione del D.L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza) è stato modificato l’art. 196 del Codice della strada relativo ai soggetti obbligati in solido con l’autore materiale della violazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso di violazione dell’art. 84 del Codice della strada (locazione veicolo senza conducente) risponde solidalmente il locatario, mentre in caso di violazione dell’art. 94 (trasferimento proprietà dei veicoli) comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo.

Inoltre, nei casi indicati all’art. 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’art. 132 (circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri), delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

·       Sequestro, confisca amministrativa e fermo del veicolo

Con Legge n. 132/2018 di conversione del D.L. n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza) sono stati interamente sostituiti gli artt. 213 (misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) e 214 (fermo amministrativo del veicolo) del Codice della strada ed è stato inserito l’art. 215 bis che disciplina i censimenti dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.

L’Ufficio Economico della scrivente – area trasporti e logistica – resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

10 gennaio 2019

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