Prevenzione incendi

Precisazioni sugli obblighi per le Aziende

Il Ministero dell'Interno ha affrontato il tema della formazione degli addetti antincendio, adempimento obbligatorio per il datore di lavoro (art. 37, D.Lgs. n. 81/2008).

La normativa vigente non definisce in generale il numero di addetti antincendio che devono essere designati e quindi formati in un’azienda, fatti salvi casi specifici afferenti a particolari situazioni in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (ospedali, alberghi, ecc.).

Il Decreto 2 settembre 2021 che entrerà in vigore il 4 ottobre 2022 prevede che:

il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste;

il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili;

il numero complessivo di personale designato e formato deve tenere conto delle “turnazioni” e delle “assenze ordinariamente prevedibili”.

Ora il Ministero, con specifica circolare, ribadisce che sono previsti 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi che possono essere ampliati in funzione di valutazioni specifiche del datore di lavoro sul livello di rischio dell’attività. Il datore di lavoro, pertanto, sulla base della specifica valutazione del rischio di incendio e delle indicazioni dell’Allegato III, individua il percorso formativo degli addetti antincendio.

Tutti i lavoratori che sono designati come addetti antincendio devono essere formati e il loro livello di formazione non deve essere inferiore a quello minimo previsto dall’allegato III per lo specifico luogo di lavoro nell’ambito del quale svolgono il ruolo di addetto antincendio; è fatta salva la validità dei corsi e degli esami svolti secondo la precedente normativa (allegato IX del D.M. 10 marzo 1998).

Eventuali argomenti introdotti nei programmi del D.M. 2/9/2021, non presenti in precedenza, potranno essere trattati, su richiesta del datore di lavoro, in fase di aggiornamento. "I contenuti minimi dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal datore di lavoro"

L’aggiornamento degli addetti antincendio, effettuato con cadenza quinquennale, deve essere garantito nella misura indicata dall’Allegato III del decreto, in base al corso di formazione:

 l’aggiornamento di tipo 1-AGG prevede solo un richiamo della parte pratica, per la durata di 2 ore; ▪ gli aggiornamenti di tipo 2-AGG e 3-AGG sono costituiti da una parte teorica, con richiami o approfondimenti di uno o più argomenti del corso FOR, e da una parte di esercitazione pratica. La circolare riporta anche regole molto rigide per l'individuazione dei requisiti dei formatori, le modalità didattiche e le regole per l'abilitazione da parte dei VVF. Ricordiamo che "è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio". Il Decreto prevede che "Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica e adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro. L’informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti: ▪ i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta; ▪ i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte; ▪ le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: ▪ osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; ▪ accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura); ▪ l’ubicazione delle vie d'esodo; ▪ le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti: ▪ le azioni da attuare in caso di incendio; ▪ l’azionamento dell’allarme; ▪ le procedure da attuare all’attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; ▪ la modalità di chiamata dei vigili del fuoco ▪ i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e primo soccorso; ▪ il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa". Nella comunicazione agli OPP dei progetti formativi per i lavoratori, occorre tenere conto di questi punti. In conclusione precisiamo che l’addestramento consiste anche nella esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

13 luglio 2022

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