Provvedimento di sospensione attività per motivi di salute e sicurezza

Decadimento per decreto penale di archiviazione

Con Nota n. 642/2023 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il decreto di archiviazione del Giudice penale determina la decadenza del provvedimento di sospensione dell’attività per motivi di salute e sicurezza. Il provvedimento di sospensione, invece, manterrà i suoi effetti laddove sia stato adottato non solo per motivi di salute e sicurezza, ma anche per motivi di lavoro irregolare. La Nota ha chiarito inoltre che, in presenza di un provvedimento di sospensione, non revocato dall’Ufficio (art. 14, comma 11, D. Lgs 81/2008), ma decaduto (art. 14, comma 16, D. Lgs. 81/2008), la ripresa dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro, successiva all’emanazione del decreto di archiviazione, non costituisce violazione dell’art. 14, comma 15, D. Lgs. 81/2008, che prevede l’arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione adottato per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La decadenza del provvedimento di sospensione opera anche nelle ipotesi di decreti di archiviazione adottati per i reati a condotta esaurita (nota INL n. 119 del 25 maggio 2020).

Si ricorda che, con le modifiche apportate all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 (D.L. 146/2021, convertito in L. 215/2021), è stato introdotto il provvedimento di sospensione dell’attività, in caso di impiego di lavoratori irregolari oppure nei casi di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, previste dall’Allegato I del T.U. in materia di salute e sicurezza:

▪ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

▪ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione

▪ Mancata formazione ed addestramento

▪ Mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

▪ Mancata elaborazione del Piano Operativo Sicurezza (POS)

▪ Mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) anticaduta

▪ Mancanza di protezione contro il vuoto

▪ Mancata applicazione delle armature di sostegno

▪ Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici

▪ Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi

▪ Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti

▪ Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo

▪ Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Con la nota 1159/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro aveva stabilito che il personale ispettivo può valutare circostanze eccezionali, che suggeriscano di non adottare il provvedimento sospensivo.

In particolare, il provvedimento è escluso nel caso in cui la sospensione arrechi una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi.

30 giugno 2023

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