Regolamento istitutivo delle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

Dpcm 4.3.2024 n° 40 in G.U. n° 77 del 2.4.2024

Si informa che il 17 aprile 2024 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 2 aprile 2024) recante il regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS).

Obiettivo del decreto è creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese.

Il regolamento definisce, in particolare:

  • modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • la durata (non inferiore a 7 anni e rinnovabili per ulteriori 7 anni);
  • i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS (territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti (escluse le zone residenziali);
  • le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS. L’amministrazione è affidata ad un Comitato di indirizzo composto da specifici rappresentanti di enti territoriali ed enti pubblici. Si prevede inoltre l’istituzione di Cabina di regia ZLS presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con compiti di coordinamento generale delle politiche in ambito ZLS;
  • le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

In particolare, le nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche o di investimenti di natura incrementale, il regolamento prevede in sintesi le seguenti misure di semplificazione:

  • sono ridotti di un terzo i termini in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); in materia di autorizzazione paesaggistica; in materia di concessioni demaniali portuali;
  • i termini previsti per eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati, la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso di competenza di più amministrazioni sono ridotti della metà;
  • i termini previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali, nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.

Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.

30 aprile 2024

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