Regolamento sul meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM)

Primi adempimenti 1° ottobre 2023

Dallo scorso 17 maggio è in vigore il Regolamento sul meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (CBAM).

La normativa fa parte del pacchetto legislativo europeo predisposto per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del “Fit for 55”, che prevede un taglio del 55% delle emissioni entro il 2030. In particolare, il CBAM integrerà il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (sistema ETS), attraverso l’applicazione di costi del carbonio equivalenti a quelli sostenuti nell'ambito ETS alle merci in entrata nel mercato interno Ue. L’obiettivo della normativa è infatti risolvere i rischi di delocalizzazione delle emissioni di gas serra e la tendenza crescente a integrare suddette emissioni all’interno delle merci importate. Pertanto, si impegna a garantire la parità delle condizioni di mercato alle aziende europee, intervenendo affinché il prezzo del carbonio sia equivalente per i prodotti interni e quelli importati.

Il sistema CBAM si baserà sul rilascio di certificati, senza limiti quantitativi, il cui prezzo rifletterà quello delle quote ETS.

I certificati si applicheranno alle importazioni delle merci nel territorio doganale dell’Ue, e pertanto verrà avviato un sistema di dichiarazione con cui gli importatori registrati comunicheranno il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno. L’ambito di applicazione del CBAM, almeno inizialmente, comprenderà i settori ritenuti più a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: siderurgia, cemento, fertilizzanti, alluminio, idrogeno ed elettricità.

La lista di codici NC (relativi alla Nomenclatura Combinata, il sistema di classificazione europeo delle merci) interessati è consultabile nell’allegato I del regolamento.

Entro il 2023 la Commissione valuterà se integrare o meno la lista di merci che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa.

Si ipotizza che il meccanismo raggiungerà la piena applicazione il 1° gennaio 2026, a partire dal quale il CBAM verrà introdotto gradualmente, in concomitanza con l’altrettanto graduale eliminazione delle quote gratuite del sistema ETS per il periodo 2026-2034.

Il meccanismo dovrà essere attuato tramite l’adozione, da parte della Commissione, di regolamenti attuativi volti a disciplinare gli aspetti tecnici (in particolare per il calcolo delle emissioni incorporate) ancora non specificati nel testo del Regolamento. Ciò avverrà entro il 1° ottobre 2023, che coincide con l’inizio del periodo transitorio previsto dal Regolamento.

Di seguito un riepilogo del calendario di messa a regime della norma.

PERIODO TRANSITORIO DAL 1° OTTOBRE 2023 FINO AL 31 DICEMBRE 2025: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE CBAM

Per ciascun trimestre di anno civile, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, ogni importatore dovrà presentare alla Commissione una relazione (la c.d. Relazione CBAM) contenente informazioni sulle merci importate durante tale periodo, in particolare:

▪ la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;

▪ il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂ e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂ e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi stabiliti negli allegati II e IV del Regolamento;

▪ le emissioni indirette totali, espresse secondo l’atto di esecuzione di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del Regolamento;

▪ il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione (art. 35, Regolamento CBAM).

DAL 31 DICEMBRE 2024: OTTENIMENTO DELLO STATUS DI “DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO”

L’importatore dovrà richiedere attraverso il registro CBAM un’apposita autorizzazione a importare le merci interessate dal Regolamento nel territorio doganale dell’Unione, ottenendo così lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”. Dal 1° gennaio 2026, le merci soggette al CBAM potranno essere importate nell’Unione soltanto da dichiaranti autorizzati dall’Autorità competente.

DAL 31 MAGGIO 2027: PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CBAM E RESTITUZIONE CREDITI CBAM ACQUISTATI

Gli importatori dovranno dunque acquistare i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni incorporate nella merce CBAM importata nell’anno precedente.

I certificati saranno acquistabili attraverso una piattaforma gestita dalla Commissione.

Ogni certificato CBAM (corrispondente ad una tonnellata di CO2 immessa nell’atmosfera) sarà acquistabile al pezzo medio settimanale delle quote ETS.

Entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà, attraverso il registro CBAM, presentare una dichiarazione relativa all’anno civile precedente, contenente:

▪ il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato;

▪ le emissioni totali incorporate;

▪ il numero totale di certificati CBAM da restituire corrispondenti alle emissioni incorporate totali;

▪ copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato.

Il dichiarante autorizzato dovrà garantire che le emissioni incorporate attestate all’interno della Dichiarazione CBAM siano verificate da un ente accreditato ai sensi dell’art. 18 del Regolamento. Infine, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà restituire, attraverso il registro CBAM istituito dalla Commissione, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate.

La mancata restituzione dei certificati CBAM potrà portare all’irrogazione di apposite sanzioni (art. 27, Regolamento CBAM).

In taluni casi il dichiarante CBAM autorizzato potrà richiedere, nella sua Dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate.

ESENZIONI

Il CBAM non si applica alle importazioni provenienti da paesi in cui si applica il meccanismo ETS (cioè i paesi del SEE), nonché gli Stati extra UE che abbiano introdotto un sistema di scambio delle quote di emissione equivalente al sistema ETS (come, per esempio, la Svizzera).

Il CBAM non si applica nemmeno alle importazioni di basso valore, ossia alle spedizioni di merci CBAM con un valore intrinseco massimo di EUR 150, alle merci in transito e alle merci o utilizzate nel contesto di attività militari.

Nelle more dell’effettiva entrata in vigore degli obblighi di monitoraggio (a partire dal 1° ottobre 2023) è consigliabile che gli importatori di merce CBAM procedano a richiedere in anticipo informazioni ai propri fornitori esteri circa:

la classificazione doganale e l’origine della merce importata;

il tipo di installazione utilizzato per la fabbricazione di tale merce;

le emissioni di CO2 prodotte nel corso del processo produttivo volto alla fabbricazione delle merci CBAM (emissioni dirette);

il consumo di energia elettrica nell’ambito di tale processo (necessario per il calcolo delle emissioni indirette).

14 giugno 2023

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