Regolamento UE 2023/1115

Deforestazione e degrado forestale

Pubblicato il Reg. (UE) 2023/1115 che contiene una serie di misure per ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ad alcuni prodotti immessi sul mercato dell'UE o esportati da tale mercato.

Le nuove norme contenute nel Regolamento mirano a garantire che il consumo e il commercio di tali materie prime e prodotti derivati da parte dell'UE non contribuiscano all'ulteriore degrado degli ecosistemi forestali e a fare in modo che tali prodotti e le relative catene di approvvigionamento siano "a deforestazione zero".

Il Regolamento impone a tutti gli operatori che importano, esportano e commercializzano nell’UE bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e prodotti derivati (ad esempio carne, mobili, packaging in legno, cioccolato, ecc.) di verificare che i suddetti beni provengano da regioni in cui non si siano verificati fenomeni di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

Per adempiere alle nuove norme, gli operatori responsabili devono implementare un adeguato sistema di gestione dei rischi e di garanzia della conformità. Nel caso di Paesi/regioni valutati a basso rischio dalla Commissione Europea, è prevista una due diligence "semplificata", semplificazioni sono previste per piccole e medie imprese.

DOVUTA DILIGENZA

Il regolamento impone norme obbligatorie di dovuta diligenza a tutti gli operatori e commercianti che immettono o mettono a disposizione sul mercato dell'UE o esportano dal mercato dell'UE i prodotti elencati nell'allegato I.

Le norme si applicano anche a una serie di prodotti derivati quali cioccolato, oggetti di arredamento, carta stampata e prodotti selezionati a base di olio di palma (utilizzati ad esempio come componenti nei prodotti per l'igiene personale). Gli operatori saranno tenuti a garantire la tracciabilità delle materie prime, riconducendole agli appezzamenti di terreno da cui provengono.

Allo stesso tempo le nuove norme intendono evitare la duplicazione degli obblighi e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori e le autorità.

I piccoli operatori avranno inoltre la possibilità di affidarsi ad operatori più grandi per la preparazione delle dichiarazioni di due diligence. Per le nuove norme, il regolamento fissa la data limite al 31 dicembre 2020, il che significa che potranno entrare nel mercato dell'UE o essere esportati dall'UE solo le materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

CONTROLLI SUI PRODOTTI

Il regolamento istituisce un sistema di valutazione comparativa, che assegna un livello di rischio connesso alla deforestazione e al degrado forestale (basso, standard o alto) ai paesi all'interno e all'esterno dell'UE.

La categoria di rischio determinerà il livello di obblighi specifici per gli operatori e le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli. Ciò agevolerà un monitoraggio rafforzato per i paesi ad alto rischio e semplificherà gli obblighi di dovuta diligenza per i paesi a basso rischio. Le autorità competenti dovranno effettuare controlli sul 9% degli operatori e dei commercianti che trattano prodotti provenienti da paesi ad alto rischio, sul 3% per i paesi a rischio standard e sull'1% per i paesi a basso rischio, così da verificare che adempiano effettivamente agli obblighi previsti dal regolamento. Inoltre, le autorità competenti effettueranno controlli sul 9% delle materie prime e dei prodotti pertinenti immessi o messi a disposizione sul loro mercato, oppure esportati, da parte di paesi ad alto rischio. L'UE rafforzerà la cooperazione con i paesi partner, in particolare con quelli classificati come ad alto rischio.

ASPETTI RELATIVI AI DIRITTI UMANI

 Le nuove norme tengono conto anche della protezione dei diritti umani connessi alla deforestazione ed è stato aggiunto un riferimento al principio del consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene.

SANZIONI

Il regolamento contiene disposizioni in materia di sanzioni; gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che siano effettive, proporzionate e dissuasive. Sanzioni proporzionate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti pertinenti interessati dovrebbero essere pari ad almeno il 4% del fatturato annuo degli operatori nell'UE e prevedere un'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall'accesso ai finanziamenti pubblici.

ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE

Il Regolamento entra in vigore il 29 giugno 2023 e le disposizioni saranno applicabili a partire dal 30 dicembre 2024.

Per le microimprese l'obbligatorietà delle norme scatterà il 30 giugno 2025 ad eccezione del legno e dei prodotti da esso derivati ed elencati nell’allegato del Regolamento (UE) n. 995/2010. Il Regolamento (UE) 995/2010 (Obblighi per gli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati) è abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2024.

27 giugno 2023

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