RENTRI
Pubblicazione di nuove FAQ
Segnaliamo che sul sito del RENTRI sono state pubblicate nuove schede informative, che forniscono chiarimenti e informazioni.
Le principali di interesse per le aziende associate riguardano:
1. Compilazione del FIR nel caso di trasporto transfrontaliero
Fermo restando quanto indicato dall’art. 193, comma 9 del D.lgs. 152/2006, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere il formulario è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006, con riguardo anche alla tratta percorsa su territorio nazionale.
Il registro cronologico di carico e scarico viene tenuto secondo il format e le istruzioni di compilazione definite nell’allegato 1 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251.
2. Utilizzo dei FIR in ordine cronologico di vidimazione
I formulari non devono essere necessariamente usati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati. La data di emissione del FIR deve essere uguale o antecedente alla data di inizio trasporto.
3. Compilazione del FIR in caso di microraccolta
Come indicato al paragrafo 2.6 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la sezione microraccolta non va compilata in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni. Sino ad allora deve essere compilato un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.
4. Data di emissione del FIR
Come indicato al paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 al decreto direttoriale del 19 dicembre 2023 n.251, la data di emissione del FIR cartaceo deve essere inserita dall'utente dopo la stampa ed essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.
La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).
5. Peso presunto /verificato in partenza
La casella “peso verificato in partenza” va barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore.
Non è obbligatorio barrare la casella "peso verificato in partenza" anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso.
Il destinatario deve riportare la “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella “verificato in partenza”.
Per chiarimenti su come annotare l’esito del conferimento consultare la scheda Annotazione dell’esito del conferimento.
6. Gestione del registro cronologico di carico e scarico
Il registro NON può essere gestito contemporaneamente sia con i servizi di supporto che con il sistema gestionale. All'apertura del registro, l'operatore deve decidere se compilarlo utilizzando i servizi di supporto oppure il proprio sistema gestionale. Non è possibile gestire lo stesso registro alternando tra i servizi di supporto e il sistema gestionale.
7. Limite giornaliero di emissione FIR
Il limite massimo di emissione consentito per ogni singola unità locale è di 1000 FIR al giorno.
Il limite massimo di blocchi FIR per ogni operatore è di 500 in ambiente produzione e 100 in ambiente DEMO.
8. Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo
In sede di compilazione del FIR è possibile utilizzare i timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell’intermediario/ commerciante se il timbro contiene tutti i dati richiesti.
9. Correzione del FIR
Non è possibile apportare correzioni al FIR cartaceo.
Le istruzioni specificano che nel campo annotazioni del FIR è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
10. Compilazione del campo in attesa di verifica analitica
Come indicato nelle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Per le modalità di gestione del rifiuto "in attesa di verifica analitica", si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.