Rifiuti

Nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario e registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha emanato il decreto (1) che definisce:

▪ i nuovi modelli di registro di carico e scarico e di formulario di trasporto dei rifiuti, che dal 15 dicembre 2024 sostituiranno i modelli attualmente utilizzati (2);

▪ il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) anch’esso da applicarsi a partire dal 15 dicembre 2024 (2).

Il decreto contiene lo schema generale del RENTRI e per molti aspetti, in particolare per tutte le istruzioni applicative, rimanda a decreti direttoriali ancora in corso di elaborazione e nessuno dei quali è stato per il momento emanato.

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti risulta quindi, ad oggi, solo sommariamente delineato. Confindustria sta costantemente monitorando i lavori preparatori di detti decreti attuativi. In ogni caso la gestione della documentazione relativa ai rifiuti, in particolare per i modelli di registri di carico e scarico e dei formulari, rimane del tutto invariata fino al 15 dicembre 2024.

Fino a tale data restano in vigore le attuali disposizioni e modelli relativi ai registri ed ai formulari (3). Di seguito un’anticipazione di carattere meramente informativo:

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO TENUTO IN MODALITÀ CARTACEA

Il decreto approva il nuovo modello di registro di carico e scarico (allegato I al d.m.).

Il nuovo modello in formato cartaceo dovrà essere utilizzato dalle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti (4) a partire dal 15 dicembre 2024 e fino alla data in cui ciascuna impresa sarà obbligata all’iscrizione (e all’utilizzo) al sistema elettronico RENTRI (5).

Il registro cartaceo da utilizzare in detto periodo potrà essere stampato utilizzando il format che sarà reso disponibile sul portale del RENTRI e continuerà a dover essere vidimato, prima della compilazione, dalla CCIAA. Le modalità con le quali dovrà essere compilato il nuovo modello di registro in allegato I, saranno definite con decreto direttoriale che ad oggi non è disponibile (6).

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO TENUTO IN MODALITÀ CARTACEA

Il decreto approva il nuovo modello di formulario, presente in allegato II, che sarà obbligatorio solo a partire dal 15 dicembre 2024. Il nuovo modello di formulario si compone di tre moduli:

▪ formulario di identificazione vero e proprio, da utilizzare nei trasporti ordinari in presenza di un produttore, un trasportatore e un destinatario, nonché di un eventuale intermediario. Le principali differenze rispetto al modello attuale sono costituite dalle nuove specifiche sezioni per l’annotazione di trasbordi, di soste tecniche e di un eventuale secondo destinatario, nonché di quella per l’indicazione dell’intermediario, qualora presente;

▪ modulo (aggiuntivo) per il trasporto intermodale, che integra il formulario ordinario con l’indicazione del o dei terminalisti e dei vari vettori (ferroviario, marittimo e stradale);

▪ modulo (aggiuntivo) per la microraccolta, che integra il formulario ordinario con l’indicazione dei vari produttori presso cui avviene la raccolta;

▪ il nuovo modello sarà generato dall’applicazione disponibile nel portale del RENTRI previa registrazione. Il formulario cartaceo sarà scaricabile già vidimato. La vidimazione sarà attestata da un codice univoco apposto dal sistema al momento della stampa (7). Il formulario cartaceo potrà essere emesso e compilato dal trasportare, su richiesta del produttore o del detentore, che ne rimane comunque responsabile per informazioni di propria competenza.

Le copie sottoscritte in partenza saranno due (non a ricalco, ma fotostatiche), sottoscritte dal produttore e dal trasportatore; una rimarrà al produttore e una, consegnata al trasportatore, accompagnerà il rifiuto trasportato. Il destinatario firmerà la copia al ricevimento del rifiuto e ne fornirà una riproduzione al trasportatore che ne trasmetterà un’ulteriore copia al produttore.

La trasmissione potrà avvenire:

▪ mediante consegna diretta;

▪ mediante PEC;

▪ mediante il servizio di invio messo a disposizione dal RENTRI secondo le procedure che saranno definite con apposito decreto direttoriale oggi non ancora disponibile (8). L’acquisizione del formulario compilato in tutte le sue parti da parte del produttore costituirà attestazione di avvio a recupero o a smaltimento (9).

Le modalità di compilazione del nuovo modello di formulario cartaceo, riprodotto in allegato II al decreto ministeriale, saranno definite con decreto direttoriale che ad oggi non è disponibile. REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Il RENTRI sarà composto da:

▪ una sezione anagrafica che comprenderà le informazioni individuative delle imprese che si iscriveranno al RENTRI e che includerà i dati delle autorizzazioni degli impianti di recupero e di smaltimento che dovranno essere comunicati dagli stessi al momento dell’iscrizione (11);

▪ una sezione tracciabilità che raccoglierà i dati trasmessi dalle imprese con riferimento ai registri di carico e scarico ed ai formulari di identificazione.

SEZIONE ANAGRAFICA – SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE AL RENTRI E TEMPISTICA PER L’ISCRIZIONE (E UTILIZZO)

Saranno obbligati all’iscrizione al RENTRI:

▪ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;

▪ gli enti e le imprese che trasportano rifiuti a titolo professionale: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;

▪ i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;

▪ gli intermediari e commercianti di rifiuti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;

▪ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ed i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da trattamento rifiuti secondo la seguente tempistica:

▪ i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti: dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025;

▪ i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025;

▪ i produttori di rifiuti pericolosi con meno di 10 dipendenti: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026. I produttori iniziali di rifiuti che li trasportano con l’iscrizione alla categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg/lt al giorno) si iscrivono secondo le scadenze previste come produttori.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti (12) e gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

Il numero dei dipendenti corrisponde al numero dei dipendenti presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (13).

Nel caso in cui, successivamente alle date di cui sopra, un’impresa avvii una attività soggetta all’obbligo di iscrizione al RENTRI, vi dovrà provvedere prima della prima annotazione sul registro di carico e scarico (14).

Nel caso in cui vengano meno i requisiti che determinano l’obbligo di iscrizione (e di utilizzo), l’impresa può cancellare la propria iscrizione che avrà effetto dall’anno solare successivo (15).

Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un diritto di segreteria ed un contributo di iscrizione (cui seguirà per gli anni successivi al primo un contributo annuale) differenziato (16).

SEZIONE TRACCIABILITÀ – REGISTRO DI CARICO E SCARICO

 Le imprese iscritte saranno obbligate a trasmettere i dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione. Se nel mese non è stata effettuata alcuna annotazione, non dovrà essere trasmesso alcun dato al RENTRI.

Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI sia per le aziende dotate di gestionale aziendale che per quelle che non utilizzano alcun software sono ancora oggetto di sperimentazione e dovranno essere dettagliate nei manuali operativi previsti dal decreto (17).

SEZIONE TRACCIABILITÀ – FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

I dati del formulario di identificazione da trasmettere al RENTRI saranno solo quelli che riguardano trasporti di rifiuti pericolosi. L’obbligo di trasmissione decorre dal 15 dicembre 2025 (18). Anche per il formulario, come per il registro di carico e scarico, la trasmissione dei dati è ancora in corso la sperimentazione. La trasmissione sarà possibile solo per aziende dotate di software gestionale con le modalità operative che saranno dettagliate nei manuali operativi previsti all’articolo 21 e non ancora disponibili. Il formulario sarà:

▪ vidimato digitalmente al momento della sua generazione dal sistema RENTRI;

▪ aggiornato progressivamente da parte di ogni impresa tenuta alla sua compilazione (produttore, trasportatore e destinatario) attraverso i sistemi gestionali aziendali;

▪ firmato digitalmente con firma elettronica (19). Durante il trasporto il rifiuto sarà accompagnato da una stampa del formulario che sarà conforme ai modelli cartacei (allegato II al decreto).

La trasmissione del formulario datato e firmato dal destinatario avverrà tramite il sistema RENTRI.

Il produttore non dotato di gestionale potrà chiedere al trasportatore di trasmettere i dati del formulario per proprio conto.

Se il produttore iniziale di rifiuti pericolosi effettua anche il trasporto dei rifiuti da lui prodotti, dovrà dotarsi di gestionale aziendale per tale trasmissione.

I manuali operativi definiranno, sulla base degli esiti della sperimentazione, le tempistiche per la trasmissione dei dati del formulario al RENTRI.

All./

note rentri.pdf

12 giugno 2023

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