Rifiuti

Regolamento UE sulle spedizioni transfrontaliere

Si segnala che sulla G.U.U.E. del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento 2024/1157/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (LINK).

Il regolamento rivede la disciplina in materia, aggiornando le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. L’allegato XIII riporta la tavola di concordanza con il precedente regolamento.

Il provvedimento si applica:

  • alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Il Regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcuni casi previsti dall'art. 85 che presentano scadenze differite:

  • le disposizioni relative agli Accordi per le zone di confine (art. 30 Reg. 1013/2006) hanno cessato di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
  • le procedure di esportazione dei rifiuti elencati nell'allegato III o III A (art. 37 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
  • le disposizioni relative alle Relazioni degli Stati membri (art. 51 Reg. 1013/2006) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025;
  • il recupero o smaltimento dei rifiuti di spedizioni per le quali le autorità competenti hanno rilasciato autorizzazione ai sensi del Reg. 1013/2006 dovrà essere completato entro il 21 maggio 2027;
  • le spedizioni destinate ad impianti di recupero dotati di autorizzazione preventiva per le quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato autorizzazione dovranno essere completate non oltre il 21 maggio 2029.

Tra le principali novità il Regolamento 2024/1157 vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, fatta eccezione per spedizioni concordate e autorizzate mediante la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. All’art. 11 del regolamento sono elencate tutte le condizioni che devono essere rispettate al fine di ottenere l’autorizzazione per la spedizione.

Le spedizioni all’interno dell’UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella categoria della "lista verde" continueranno a essere consentite attraverso la procedura meno rigorosa stabilita negli obblighi generali di informazione.

27 maggio 2024

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