Rischio Incidenti Rilevanti

Linee Guida per i Piani di emergenza esterna

Il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare, con direttiva del 7 dicembre 2022, ha approvato tre linee guida per i Piani di emergenza esterna (art. 21, co. 7 D.Lgs. n. 105/2015):

▪ Linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante;

▪ Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;

▪ Linee guida per l'informazione alla popolazione.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 105/2015 prevede che per tutti gli stabilimenti (sia di soglia inferiore che di soglia superiore) il Prefetto predisponga il Piano di emergenza esterna (PEE).

Le linee guida approvate dal Ministero sono documenti importanti per la gestione delle emergenze nell'ambiente esterno e il coordinamento con i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE

I gestori degli stabilimenti di soglia superiore (nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle soglie indicate all’interno dell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 105/2015) devono elaborare i piani di emergenza interna (PEI) che devono integrarsi correttamente con il PEE, in particolare per:

▪ ruoli e responsabilità nelle diverse fasi di emergenza;

▪ procedure operative per l'allertamento, la messa in sicurezza dello stabilimento, la codifica degli scenari incidentali. I dati e le informazioni contenute nei Piani di emergenza interna (PEI) necessarie per l’integrazione con il Piano di emergenza esterna devono anche prevedere i contatti necessari per attivare le procedure di emergenza per il coordinamento delle misure da attivare all’interno del sito e per il collegamento con l’autorità responsabile del Piano di emergenza esterna (Prefetto). I gestori degli stabilimenti di soglia superiore devono trasmettere al Prefetto le informazioni per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE):

▪ per i nuovi stabilimenti prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

▪ per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna sia stato predisposto anteriormente a tale data;

▪ entro 1 anno, in tutti gli altri casi, dalla data di applicazione della Direttiva 2012/18/UE allo stabilimento.

STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE

Per quanto riguarda gli stabilimenti di soglia inferiore, sono importanti, ai fini della redazione del PEE da parte del Prefetto, la notifica e le informazioni in essa contenute da trasmettere obbligatoriamente entro:

▪ 180 giorni per i nuovi stabilimenti o 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;

▪ entro 1 anno, in tutti gli altri casi, dalla data di applicazione della Direttiva 2012/18/UE allo stabilimento.

EFFETTO DOMINO

I gestori degli stabilimenti di soglia inferiore o superiore individuati dal CTR in ragione della maggiore probabilità o possibilità o maggiori conseguenze di incidente rilevante a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, devono trasmettere le informazioni per l'elaborazione del PEE entro 4 mesi dalla comunicazione inviata dal CTR.

21 febbraio 2023

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