Sicurezza sul lavoro

Deroghe al provvedimento di sospensione dell'attività

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota che si riporta in allegato, in accordo con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito che il provvedimento di sospensione dell’attività di lavoro, previsto in casi tassativi di pericolo per la salute e sicurezza (Allegato I D.Lgs. 81/2008), non debba esser adottato quando l’interruzione dell’attività determini gravi conseguenze ai beni e alla produzione, nonché al regolare funzionamento del servizio pubblico. Gli organi di vigilanza, dunque, hanno la possibilità di valutare caso per caso le particolari circostanze, legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro, che suggeriscano di non adottare il provvedimento di sospensione. La decisione, accuratamente motivata, non è a discrezionale, ma necessaria come ultima possibilità quando dalla sospensione ne potrebbe derivare un maggior pericolo ai beni, alla produzione e all’incolumità dei lavoratori. È altrettanto opportuno non adottare il provvedimento in caso ciò possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità e la sospensione di un servizio pubblico che deve essere salvaguardato. Il Testo Unico 81/2008 prevede la possibilità per l’organo di vigilanza di adottare il provvedimento, ma di far decorrere gli effetti della sospensione da un momento successivo. È infatti possibile posporne gli effetti qualora l’attività non possa essere interrotta immediatamente e purché non vi siano imminenti e gravi rischi per la salute dei lavoratori o di terzi. La prosecuzione del lavoro è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Allegato
22 giugno 2022

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