Tachigrafo: modifiche al Decreto n. 361/2003 per il suo adeguamento al regolamento (UE) 165/2014

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, il Decreto MISE n. 242 del 9 novembre 2021 con cui viene modificato il Decreto n. 361/2003 per adeguarlo al regolamento (UE) n. 165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada.

Si evidenzia che:

·         sono individuate le autorità competenti per il rilascio delle omologazioni (MISE); il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di installazione; il rilascio delle carte tachigrafiche (MISE che si avvale degli uffici delle Camere di commercio);

·         le modalità e le condizioni per il rilascio delle omologazioni, delle autorizzazioni per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione sono stabilite con decreto del MISE. Le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del MISE di concerto con il Ministro dell'Interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

·         sono definite le Autorità di controllo, intese come quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale;

·         le Camere di commercio curano l'acquisizione dei dati relativi al registro ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet;

·         Unioncamere è indicato come il soggetto incaricato di formare le liste dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione. Ha poi il compito di curarne l’aggiornamento e la comunicazione;

·         alle Camere di commercio è affidato il compito di accertare la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai  rispettivi modelli omologati; la rispondenza delle apparecchiature metrologiche degli installatori, officine e costruttori di veicoli, utilizzate per le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione; la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dagli installatori, officine e costruttori di veicoli in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

24 febbraio 2022

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