TARI

Utenze non domestiche, rifiuti al di fuori del servizio pubblico

L'articolo 14 della Legge n. 118/2022, sostituendo il comma 10 dell'articolo 238 del Decreto legislativo n. 152/2006, conferma che le utenze non domestiche  che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.
Lo stesso provvedimento sancisce inoltre che le medesime utenze debbano effettuare la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni, rispetto ai cinque previgenti. In questi due anni, non risulta più possibile richiedere al Comune il ritorno all'utilizzo del servizio pubblico anticipatamente, come invece era disposto nella precedente versione dell'articolo che faceva riferimento al più lungo periodo dei 5 anni.

07 settembre 2022

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