TRASPORTI COMBINATI - FERROBONUS 2023-2026: Regolamento recante individuazione dei beneficiari, commisurazione degli aiuti, modalità e procedure (Decreto MIT 30 agosto 2023, n. 134)

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che lo scorso 6 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo regolamento sul Ferrobonus per il periodo 2023-2026, tramite il quale vengono dettati i criteri e le modalità per la concessione di importanti contribuiti dedicati al trasporto combinato.

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ed il MIT dovrà emanare il decreto di attuazione nel quale saranno indicati tempi e modalità di presentazione delle domande.

L’autorizzazione della Commissione UE considera le attività svolte nel periodo 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 per un importo stimato di 22 milioni di euro annui, a cui potranno aggiungersi ulteriori risorse di Regioni e Province autonome in accordo con il MIT.

Si riassumono gli aspetti di maggiore interesse:

  • Soggetti beneficiari (art. 4)

Le imprese aventi sede in Italia, oppure nella UE o SEE a condizione di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviari e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera. Vengono indicati i requisiti che dette imprese devono soddisfare per poter accedere agli incentivi.

  • Presupposti e misura dell’incentivo (art. 5)

L’incentivo è rivolto a tutte le imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato (MTO) che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

- a dimostrare per la durata di almeno 1 anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale oppure trasbordato, in termini di treni*Km percorsi sulla rete ferroviaria nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018- 2020;

a incrementare per i successivi 12 mesi consecutivi il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del suddetto triennio;

a mantenere nei 12 mesi successivi all’ultima annualità di incentivazione volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni*km percorsi su rete nazionale italiana almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel corso del suddetto triennio.

All’impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, fino ad un massimo di 2,50 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato. La misura base dell’incentivo può essere adeguata con decreto del direttore generale per le politiche integrate, la logistica e intermodalità.

Non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km - ai fini della quantificazione del contributo - ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra porto ed interporto.

  • Attribuzione dei contributi (art. 6) e modalità di erogazione dei contributi (art. 7)

I beneficiari - operatori del trasporto combinato (MTO) - sono tenuti a ribaltare almeno il 50% del contributo a favore dei propri clienti che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, oggetto del Ferrobonus.

Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti, si procede alla loro riduzione in proporzione all’ammontare spettante a ciascun beneficiario.

  • Procedura di accesso (art. 8) istruttoria domande e quantificazione del contributo (art. 9)

L’apertura dei termini per la presentazione delle domande ai contributi, compresa la modulistica, è stabilita con provvedimento del Direttore generale per le politiche di mobilità sostenibili, logistica e intermodalità, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Regolamento.

RAM procede alla prima analisi delle domande in ordine cronologico e l’ammissione al contributo è notificata dal MIT tramite PEC. Il contributo è quantificato annualmente a consuntivo del periodo di 12 mesi di riferimento.

  • Termini e modalità di ribaltamento del contributo (art. 10)

Gli operatori del trasporto combinato (MTO) verificano la regolarità delle imprese-clienti nazionali presso il portale dell’Albo autotrasportatori, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alla clientela.

Per le imprese non italiane aventi sede legale in Stati SEE ovvero in Svizzera, la regolarità è accertata tramite identificativi rilasciati da organismi equivalenti le CCIAA.

La quota di contributo non è ribaltata alle imprese non in regola a seguito di tali verifiche. Il calcolo della quota spettante ai clienti è effettuato successivamente alla verifica di regolarità.

  • Cumulo dell’incentivo (art. 11)

Nel caso di coesistenza di altri interventi pubblici europei, statali, regionali, la contribuzione complessiva non può eccedere per ciascun beneficiario, il 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione treno e manovra.

  • Rendicontazione e monitoraggio (art. 12)

Ai fini della rendicontazione dei periodi, entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento, l’impresa trasmette al Ministero, con le modalità riportate nel provvedimento di attuazione del MIT:

- il riepilogo dei treni*km effettuati nel primo periodo di 12 mesi;

copia dei contratti con una o più società ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati.

Il MIT dà comunicazione via PEC ai singoli interessati dell’ammontare del contributo e attiva successivamente i pagamenti secondo la disponibilità di cassa; il MIT verifica la sussistenza del mantenimento del volume di traffico ferroviario anche tramite accesso diretto al sistema informativo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.

  • Recupero dei contributi (art.13)

Nei casi di revoca del contributo per mancato rispetto dei requisiti di cui all’art.4, il beneficiario non può accedere ai contributi per alcun periodo di incentivazione ed è tenuto alla restituzione integrale del contributo eventualmente già percepito. Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste nel Regolamento, il MIT procede alla sospensione di eventuali erogazioni in corso nonché al recupero dell’ultima annualità di contributo, al netto della quota di ribaltamento ai clienti.

L’Ufficio Economico della scrivente resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.

10 ottobre 2023

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