Trasporti - Covid-19:DPCM 24 ottobre 2020

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che è stato pubblicato sulla GU n. 265 del 25 ottobre scorso, il DPCM 24.10.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”.

Il DPCM si applica dal 26 ottobre 2020, in sostituzione del DPCM 13.10.2020, come modificato e integrato dal DPCM 18.10.2020, e resta efficace fino al 24 novembre 2020.

Il provvedimento conferma delle misure già previste nel precedente DPCM, come l’utilizzo di mascherine sull'intero territorio nazionale e di indossarle di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, a meno che le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, garantiscano la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatto salvo quanto disposto nei protocolli e delle linee guida anti-contagio delle attività economiche, produttive,  amministrative e sociali, nonché delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande. Inoltre, viene ribadito l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Tali disposizioni sono derogabili se già consentito e validato, anche sulla base di Protocolli già in essere dal Comitato tecnico-scientifico (Ordinanza 3.02.2020, n. 630, art. 2, del Dipartimento della protezione civile).

Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal MIT. Tuttavia, qualora si manifesti un particolare aggravamento della situazione epidemiologica, il MIT, con proprio decreto sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, può disporre la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida (art. 121 CDS) nonché regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 per i candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante nelle autostrade e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza.

Restano confermate le misure per i trasporti e la logistica, riguardanti esenzioni, ingressi in Italia, ecc. che di seguito vengono sintetizzate.

Viene ribadito che il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende TPL, anche non di linea, e quindi ridurre o sopprimere tali servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, che comunque andranno modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 

Il MIT, inoltre, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro della Salute, può ordinare, per contenere la diffusione del virus COVID-19, la riduzione, sospensione, o la limitazione nei servizi di trasporto  anche internazionale – automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, ai vettori e agli armatori.

Riguardo alle limitazioni agli spostamenti da e per l'estero (art. 4), si precisa nuovamente che sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori indicati nell'Elenco E dell'allegato 20 (tutti gli Stati non menzionati negli altri elenchi del medesimo allegato). L’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati di cui all’elenco E nei 14 giorni antecedenti, ma anche per gli spostamenti verso gli Stati indicati nell’elenco F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) è sottoposto all’obbligo della compilazione di un’autodichiarazione, di cui all’art. 5, comma 1, del presente DPCM, quando ricorrono uno dei seguenti motivi: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri della UE, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del  nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica  di  San  Marino, dello Stato della Città del Vaticano;  g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle persone fisiche (lettere f dell’articolo in esame), come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE; h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva 2003/109/CE e di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) del presente decreto, come definiti dagli  artt. 2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE;  l)  ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle lettere f) e h), anche non convivente, con la  quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono vietati anche gli ingressi alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti, a meno che: a) siano soggetti (comma 1, lettere f), g), h) e i) che abbiano residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F, che comunque devono presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque debba effettuare i controlli  un'attestazione  di  essersi  sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; c) funzionari e agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni  internazionali,  agenti  diplomatici,  personale amministrativo e tecnico delle missioni  diplomatiche,  funzionari  e impiegati consolari, personale militare e  delle  forze  di  polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e dei  vigili  del  fuoco,  nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma   3, del DL 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, come disposto dall’art. 1, comma 4, del DL 33/2020.

Nell’art. 5 vengono disposti gli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero e, pertanto, fermi i divieti e le limitazioni previste nell’art. 4, il DPCM conferma per i soggetti che fanno ingresso in Italia, per qualsiasi durata, dagli Stati indicati elenchi B, C, D, E ed F dell'allegato 20, l’obbligo di consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del DPR 445/2020. Inoltre, nei casi espressamente previsti dal Decreto in esame e in quelli in ciò sia stato prescritto dall'Autorità sanitaria nell'ambito dei Protocolli di sicurezza parte dello stesso Decreto di avere con sé per presentarlo al vettore all'atto dell'imbarco e ai soggetti individuati per effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Nell’art. 6 è prescritto per le persone che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, hanno soggiornato o transitato in Stati o territori di cui agli elenchi C ((Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori  del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)), D (Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova  Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay), E (tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) ed F (Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro, Colombia) dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.

Tuttavia, le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono chiamati a rispettare anche degli obblighi specifici: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di  linea utilizzato per fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora - dove  sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario - esclusivamente con il mezzo privato indicato nell'articolo 5, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito  aeroportuale; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c). In deroga a quanto prescritto, in caso di ingresso in Italia territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, viene consentito di proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

Qualora il soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori indicati nell’Elenco C dell'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti all'ingresso ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento   dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Fermo l’obbligo dell’autodichiarazionetali misure (preiste nei commi da 1 a 6 dell’art. 6) non si applicano, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, a: a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; b) al personale viaggiante; c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco A dell'allegato 20;  d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorità sanitaria; e)  agli  ingressi  per  ragioni  non  differibili,  inclusa   la partecipazione a manifestazioni sportive  e  fieristiche  di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di  presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli  un'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, a un test molecolare o  antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

L’esenzione è prevista anche per altri soggetti, fermo restando l’obbligo di autodichiarazione e che nei 14 giorni antecedenti all’ingresso nel territori nazionale che non presentano sintomi di COVID-19 e non abbiamo soggiornato o transitato nei Paesi previsti nell’elenco F dell'allegato 20, di seguito elencati: a)  chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario  conformemente  ai commi da 1 a 5; b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; c) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro della Ue e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C; d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13  del  DL 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020; e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per  comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; f) al  personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del  Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni; h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o  almeno una volta la settimana.

Nell’art. 7 sono previsti degli obblighi per vettori e armatori, come acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di cui all'articolo 5, vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile e adottare le misure organizzative in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” e nel rispetto delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.

Per quanto riguarda le navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 8), si ribadisce che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo rispettando le linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto e che tali servizi possono essere utilizzati da coloro che non siano  sottoposti al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori indicati negli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'articolo 6, comma 6 (obbligo presentazione al vettore, nelle 72 ore precedente all’imbarco, di un test molecolare o antigenico con risultato negativo oppure obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico (tampone),  al  momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di  riferimento). Alle navi di bandiera estera impiegate nei servizi croceristici è consentito l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui provengano da porti di scalo situati in Stati o territori indicati negli Elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20.

Le attività di TPL di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne devono essere poste in essere anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all'allegato 14, e delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, di cui all'allegato 15.

28 ottobre 2020

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