Trasporti: Covid-19 - ordinanza Ministero della Salute 16 luglio 2020

Logistica, infrastrutture e trasporti

Informiamo le Aziende associate che il Ministero della Salute, con l’allegata ordinanza del 16 luglio scorso (pubblicata nella GU n. 178 del 16.07.2020) che produce effetti fino al 31 luglio 2020, ha ritenuto necessario prevedere ulteriori misure limitative d’ingresso in Italia, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica in atto, considerando anche l'evolversi della stessa a livello internazionale.

L’Ordinanza osservata sostituisce l'ordinanza del Ministro della salute del 9.07.2020.

Vieta l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:

    a) Armenia;

    b) Bahrein;

    c) Bangladesh;

    d) Bosnia Erzegovina;

    e) Brasile;

    f) Cile;

    g) Kosovo;

    h) Kuwait;

    i) Macedonia del Nord;

    l) Moldova;

    m) Montenegro;

    n) Oman;

    o) Panama;

    p) Perù';

    q) Repubblica Dominicana.

    r) Serbia.

Vengono anche sospesi i voli diretti e indiretti da e per i Paesi sopra indicati.

È, tuttavia, consentito l’ingresso nel territorio italiano ai soggetti indicati nell’art.1, comma 2, lettera a), dell'Ordinanza  del  Ministro  della  salute  30  giugno 2020, aventi residenza anagrafica in Italia da data anteriore all’Ordinanza in esame, ma anche alle persone individuate nell'art. 4, comma 9, lettera h), del DPCM 11.06.2020 (funzionari e agli agenti della UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni). 

Tuttavia, ai soggetti indicati nell’art.1, comma 2, lett. a), dell’Ordinanza del Ministero della Salute che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi suddetti non si applicano il comma 9 dell’art. 4 (esenzioni) e l’art. 5 (transiti e brevi soggiorni di durata in Italia) del DPCM 11 giugno 2020, ma valgono le modalità di ingresso previste dai commi da 1 a 8 del DPCM suddetto.

L’Ordinanza prevede delle deroghe al divieto di ingresso e di transito in Italia per l'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, sempreché rispettino le condizioni riportate dall’art. 5, commi da 5 a 7, del DPCM 11 giugno 2020 ((rispetto delle 120 ore di permanenza; comunicazione dell’ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, autodichiarazione (DPR 445/2000), riportante i motivi del viaggio, indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno ed il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia; alla fine del periodo di permanenza, obbligo di lasciare il territorio italiano, altrimenti inizio del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno  che hanno comunicato all’autorità competente; segnalazione, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento. Nel caso di transito, via terra, per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), rispetto della permanenza di 36 ore sul territorio nazionale, comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, necessaria segnalazione a tale Autorità e superato il periodo di permanenza si applicano gli obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario)).

Qualsiasi ingresso nel territorio nazionale da qualsiasi Stato estero è condizionato al rilascio al vettore e al soggetto deputato ad effettuare i controlli della dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, del DPCM 11.06.2020, che deve essere integrata con l'indicazione di non aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti nei Paesi sopra citati. Esentati dal presentare la dichiarazione i soggetti indicati nell’art. 4, comma 9, alle lettere e)-lavoratori transfrontalieri, g)-movimenti da/per S. Marino e Città del Vaticano e i)-studenti e nell’art. 5, comma 10 (equipaggi, personale viaggiante, studenti, transfrontalieri, ecc.), del DPCM dell’11 giugno.

Ordinanza Ministero Salute 16.07.2020.pdf

20 luglio 2020

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