Trasporti-Covid-19: ordinanza Ministero della Salute 9.1.2021

Logistica, infrastrutture e trasporti

E’ stata pubblicata sulla GU n. 7 del 11 gennaio scorso, l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il provvedimento prevede ulteriori misure per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e produce effetti dalla data di adozione (9.01.2021) e fino al 15 gennaio 2021.

Ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 3.12.2020 e l’applicazione ai Paesi di cui sopra della disciplina per gli Stati e territori di cui all’elenco E del medesimo decreto, si prevede il divieto d’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Tuttavia, sempreché i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19, l’ingresso e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è consentito in Italia a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 ovvero un motivo di assoluta necessità.

Per l’ingresso risulta obbligatorio osservare la seguente disciplina:

a) presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;

c) sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b) alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione o la dimora.

Le disposizioni non si applicano al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci e all’equipaggio, a condizione non abbiano sintomi di COVID-19, siano muniti di autodichiarazione di cui all'art. 7 del DPR 3.12.2020 e si siano sottoposti  ad  un  test  molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di  tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di  confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel  territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Ordinanza Ministero Salute 09.01.2021.pdf

13 gennaio 2021

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